Art. 9.

  Il  permesso di prospezione e' accordato ai richiedenti cittadini o
enti  italiani  o  a  societa'  aventi sede sociale in Italia ed alle
persone  fisiche  o  giuridiche  aventi  nazionalita'  di  Stati  che
ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e
alla   coltivazione   degli   idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nelle
rispettive  acque  territoriali  e  piattaforme continentali, i quali
abbiano  capacita' tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle
operazioni  di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria,
il  commercio  e  l'artigianato,  sentito il Comitato tecnico per gli
idrocarburi,  di  concerto  con  quello  per la marina mercantile per
quanto  attiene  alle  prescrizioni  concernenti le materie di cui al
terzo e quinto comma dell'articolo 2.