Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Servizi di medicina scolastica. Art. 1. A tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, nell'ambito della provincia, sovraintende il medico provinciale, che li coordina d'intesa col provveditore agli studi, con il quale, e' prescritto almeno un incontro annuale nel mese di settembre. Ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nell'ambito del territorio comunale o consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall'ufficiale sanitario che ne promuove e coordina l'organizzazione e il funzionamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.