Art. 10. Il comune o il consorzio stabilisce nei propri regolamenti di igiene le norme relative all'organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni generali del presente regolamento; determina inoltre il numero dei medici scolastici occorrenti per il servizio generico e specialistico e del personale sanitario ausiliario, anche in relazione alle scuole speciali e alle classi differenziali e ne stabilisce, a norma degli articoli seguenti, la posizione giuridica e il trattamento economico. Le disposizioni aggiuntive ai regolamenti predetti dovranno essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In casi di inadempienza, su richiesta del medico provinciale, sara' provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale.