Art. 11. Nei comuni o consorzi con popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia e relativi consorzi e negli altri comuni o consorzi che non intendono avvalersi della facolta' concessa dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, saranno di norma adibiti al servizio medico scolastico, almeno un medico scolastico generico per ogni 2000 alunni o frazione superiore a 1000 e almeno una unita' di personale sanitario ausiliario per ogni 1000 alunni o frazione superiore a 500, anche in relazione alla dislocazione territoriale della scuola. I comuni, i consorzi di comuni, o in via sostitutiva o integrativa, le province provvedono ad assicurare il fabbisogno di personale medico generico e specialistico: 1) mediante l'istituzione di posti di organico per le rispettive categorie o specializzazioni; 2) mediante il conferimento di incarichi a medici liberi professionisti, che non comportino rapporto di pubblico impiego; 3) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici che svolgono attivita' di carattere sanitario, sempre che tali convenzioni rientrino nei rispettivi fini istituzionali. Nelle convenzioni saranno precisati gli obblighi, le modalita' e le condizioni per il regolare svolgimento del servizio. Nelle stesse forme previste dal precedente comma si provvede nei riguardi del personale sanitario ausiliario.