Art. 2. Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell'educazione igienico-sanitaria. Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d'urgenza, nell'ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, i servizi di medicina scolastica utilizzano convenientemente le prestazioni degli istituti e dei centri che operano nel comune per finalita' assistenziali gratuite. Le amministrazioni comunali e consorziali provvedono, alla occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i servizi specialistici necessari, allorche' non siano realizzabili nella sfera operativa della medicina scolastica.