Art. 21. L'ufficiale sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal medico provinciale, d'intesa col provveditore agli studi, stabilisce con il capo della scuola o dell'istituto le modalita' di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti bene armonizzata l'attivita' sanitaria con quella scolastica.