Art. 23. In ordine alla vigilanza igienica il medico scolastico, coadiuvato dall'assistente sanitaria, controlla che siano mantenuti in ordine e in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione. Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulla condizione di pulizia dei servizi igienici. Svolge altresi' opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonche' sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole o negli istituti. Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a sede di scuola o di istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica o siano, oltreche' disadatti, antigienici e di nocumento per gli alunni frequentanti, il medico scolastico ne rende edotto l'ufficiale sanitario che e' tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola o al capo dell'istituto, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi. Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l'ufficiale sanitario rende edotta l'autorita' comunale o provinciale.