Art. 24. Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, i medici scolastici devono: concordare con il personale direttivo della scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni; prendere contatti, tramite la direzione della scuola o dell'istituto e, ove occorra, anche direttamente, con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi; tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessi l'igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro. Ad analogo compito informativo e' tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.