(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 25)
Art. 25.
I medici scolastici hanno il compito di:
curare la compilazione dei dati statistici;
inviare mensilmente all'ufficiale sanitario una relazione
sull'azione svolta comprensiva di:
a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle
visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio;
i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;
b) classificazione degli esiti;
c) rilievi epidemiologici;
d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o
chemioantibiotica;
e) prestazioni di pronto soccorso;
f) attivita' di educazione sanitaria;
g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento
dell'azione di medicina scolastica;
h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il
carico e lo scarico del mese.
Analogo adempimento sara' assolto dai direttori sanitari degli
istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi
di medicina scolastica.