(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 28)
Art. 28.
Il servizio di medicina scolastica puo' essere svolto anche nei
periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico attraverso
l'attivita' ambulatoriale e le prestazioni di istituto in favore
della popolazione scolastica iscritta.
Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastica
funzionano all'occorrenza per le attivita' connesse con l'invio dei
fanciulli alle colonie climatiche ovvero per l'assistenza nelle
colonie esistenti nell'ambito del territorio comunale.