Art. 3. I comuni, i consorzi di comuni o le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il servizio di medicina scolastica. Nei casi nei quali risulti impossibile disporre di idonei locali, puo' provvedersi mediante unita' ambulatoriali mobili. Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei modi che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all'art. 10. Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo obbligo nei rispettivi istituti