Art. 30. I soggetti che presentano anomalie o anormalita' somatopsichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento ed assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali. Nell'eventualita' che l'alunno presenti piu' di una alterazione si terra' conto, per l'assegnazione alla scuola speciale, della minorazione che consente maggiori possibilita' di trattamento. I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali.