Art. 32. La commissione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e' composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un pediatra, da uno specialista della branca medica nella quale e' compresa la irregolarita', da un insegnante specializzato in ortofrenia, nonche' dal medico scolastico coadiutore del medico provinciale, incaricato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove sia stato nominato, ovvero da un funzionario medico addetto all'ufficio del medico provinciale. Questo ultimo componente che funge altresi' da segretario della commissione prevista nel precedente articolo, fornisce alla medesima una relazione particolareggiata delle osservazioni riguardanti i singoli casi. In base al giudizio della commissione il medico provinciale adotta il provvedimento definitivo. Per la scuola media di primo grado, restano ferme, per quanto riguarda le classi differenziali, le norme dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e del relativo regolamento di esecuzione.