Art. 35. Quando sono richieste terapie non realizzabili nella sede scolastica, il medico scolastico ne informa l'ufficiale sanitario e il direttore della scuola o il capo dell'istituto per le istruzioni che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire. In base a tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o a chi esercita la patria potesta', l'istituzione specializzata ove l'alunno potra' essere inviato per ricevere cure appropriate. Quando si rendano necessari trattamenti in internato presso istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti di assistenza psichiatrica, il medico scolastico rilascera' ai genitori o a chi per essi la documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.