Art. 4. I locali da adibirsi ad ambulatori debbono ricavarsi di regola dall'edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficolta' ambientali preesistenti potra' essere autorizzato dall'ufficiale sanitario l'esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori del detto edificio purche' in sede propria, distinta da altri servizi di medicina sociale.