Art. 41. Il direttore della scuola o il capo dell'istituto deve informare sollecitamente il medico scolastico o l'ufficiale sanitario di qualunque situazione anormale eventualmente rilevata nella scuola, che a suo giudizio sia riferibile alla diffusione di una malattia infettiva. Il direttore della scuola o il capo dell'istituto curera' anche di comunicare al medico scolastico o all'ufficiale sanitario i casi, di cui sia venuto a conoscenza, di alunni o del personale scolastico che convivono o che siano stati in contatto con infermi di malattie infettive. Gli insegnanti che nelle rispettive classi avvertono le circostanze indicate nei due commi precedenti, hanno obbligo di riferire immediatamente al direttore della scuola o al capo dell'istituto. Quando condizioni epidemiologiche particolari lo consigliano il medico scolastico richiede al direttore della scuola o al capo dell'istituto, i nomi e gli indirizzi degli alunni e del personale scolastico che risultano assenti, al fine di provvedere alle indagini opportune, anche a mezzo di visite domiciliari da parte dell'assistenza sanitaria. Dei risultati della inchiesta, il medico scolastico da' pronta comunicazione per i provvedimenti del caso, all'ufficiale sanitario e al direttore della scuola o al capo dell'istituto.