Art. 42. Le persone che il medico scolastico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infetta sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio. Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell'istituto che deve disporre per la pronta esecuzione. Con le stesse modalita' sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l'eta' dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunita' naturale o artificiale, nonche' la possibilita' di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica. Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall'ufficiale sanitario per i casi per i quali egli riceve diretta denuncia. L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per piu' di cinque giorni, puo' esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneita' alla frequenza.