Art. 48. Le famiglie di insegnanti, custodi, inservienti e ogni altra persona autorizzata a dimorare nel fabbricato che ospita la scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste nel presente titolo. Quando si constati fra tali persone un caso di malattia infettiva trasmissibile, il medico scolastico indichera' le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola e, ove ne sia il caso, proporra' l'allontanamento temporaneo delle persone dimoranti.