Art. 49. Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, tutto il personale che a qualunque titolo fa parte delle scuole e degli istituti di istruzione ed educazione deve essere sottoposto a visita medica, integrata con l'accertamento radiologico del torace, almeno ogni biennio, e occorrendo, dall'esame dell'espettorato. Per il personale addetto ai servizi di cucina e di refezione gli accertamenti devono comprendere con periodicita' annuale anche l'esame delle feci per la ricerca degli enterobatteri patogeni e dei parassiti, nonche' l'eventuale esame batteriologico di altri materiali per la ricerca di agenti delle tossinfezioni alimentari. Gli accertamenti e gli esami indicati nel presente articolo sono eseguiti gratuitamente dai consorzi provinciali antitubercolari e dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Quando il medico scolastico abbia elementi per fondati sospetti di malattie contagiose di cui il personale possa essere portatore, l'ufficiale sanitario puo' ordinare accertamenti di controllo.