Art. 5. L'amministrazione provinciale, promuovendo e sollecitando la partecipazione anche di enti pubblici sanitari operanti nell'ambito della provincia puo' integrare o istituire i servizi di medicina scolastica, principalmente quelli specialistici di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, quando i comuni soli, o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente. Ai servizi di medicina scolastica si applicano le disposizioni dell'art. 92, secondo comma e seguenti, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Contro i provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi del comma precedente e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita', che decide sentito il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.