Art. 50. Il personale a qualsiasi titolo facente parte delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione e nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti di allontanamento per misure di profilassi, ha facolta' di ricorrere al medico provinciale, il quale provvede a far emettere un giudizio da parte di un collegio medico, che egli appositamente costituisce e presiede. L'interessato puo' farsi assistere da un medico di fiducia e puo' esibire qualsiasi prova e documentazione che giudichi utile. L'esito favorevole del giudizio, dichiarato dal collegio e vistato dall'ufficiale sanitario, consente il rientro nella scuola.