Art. 51. Tutte le istituzioni pubbliche e private a carattere educativo prescolastico che accolgono per qualsiasi prestazione bambini dai tre ai sei anni di eta', sono sottoposte alla vigilanza sanitaria dell'ufficiale sanitario comunale, che la esercita direttamente o attraverso il servizio di medicina scolastica. Nel caso in cui per le suddette istituzioni sia assicurato il controllo e l'assistenza sanitaria dell'opera nazionale per la protezione della maternita' e infanzia, il personale medico dipendente svolge la propria attivita' in accordo con le direttive generali dell'ufficiale sanitario per la parte di competenza.