Art. 58. I contributi di cui al precedente articolo possono essere accordati: a) per l'acquisto di apparecchi e di attrezzature inerenti all'espletamento del servizio; b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di locali da adibirsi al servizio c) per i materiali di consumo e per altri oneri che l'ente richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio. L'erogazione dei contributi e' condizionata alla presentazione oltre che della domanda dei seguenti altri documenti in duplice copia: 1) deliberazione superiormente approvata con la quale la amministrazione istituisce il servizio, approva il relativo piano tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per l'esecuzione dei lavori. Nella deliberazione sara' indicato il rappresentante dell'ente autorizzato a inoltrare al Ministero della sanita' la domanda del contributo e sara' illustrata convenientemente ogni parte del deliberato; 2) dettagliata descrizione dell'attrezzatura occorrente e dei lavori da eseguire per la sistemazione dei locali necessari al servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese; 3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte prescelte e vistati per la congruita' dei prezzi, dal competente ufficio tecnico erariale; 4) computo metrico estimativo dei lavori necessari per rendere idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile; 5) dichiarazione del capo dell'amministrazione, vistata dal prefetto, che l'ente per gli stessi materiali o, rispettivamente per i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi; 6) relazione del medico provinciale e giudizio di merito sulla iniziativa dell'ente e sulla opportunita' di concedere all'ente un contributo finanziario nella misura richiesta.