Art. 7.

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
per  l'anno  1968  in  lire  15  miliardi,  si  fara' fronte mediante
riduzione  del fondo speciale di cui, al capitolo 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 marzo 1968

                               SARAGAT

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                 PIERACCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE