Art. 2. Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella categoria 4ª della tabella n. 3 e nella categoria 5ª/B della tabella n. 4 della pianta organica istituita con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, sono collocati, anche in soprannumero, rispettivamente, nella categoria 3ª - operai comuni - e nella categoria 4ª - operai manovali - previste dalla presente legge, con pieno riconoscimento dell'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza ad ogni effetto di legge. Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge non trovino posto nelle nuove tabelle organiche rimangono in soprannumero nella categoria salariale cui appartengono fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.