Art. 2.

  Gli operai manovali e le operaie che alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  risultano inquadrati nella categoria 4ª della
tabella  n.  3 e nella categoria 5ª/B della tabella n. 4 della pianta
organica  istituita  con  decreto  del Presidente della Repubblica 23
settembre    1961,    sono    collocati,   anche   in   soprannumero,
rispettivamente,  nella  categoria  3ª  -  operai  comuni  -  e nella
categoria  4ª  - operai manovali - previste dalla presente legge, con
pieno  riconoscimento  dell'anzianita'  di  servizio  posseduta nella
categoria di provenienza ad ogni effetto di legge.
  Gli  operai che alla data di entrata in vigore della presente legge
non   trovino  posto  nelle  nuove  tabelle  organiche  rimangono  in
soprannumero  nella  categoria  salariale  cui  appartengono  fino al
completo   assorbimento   della  eccedenza  con  le  vacanze  che  si
verificheranno per qualsiasi causa.