Art. 3.

  I  professori  universitari  di  ruolo,  i  professori aggregati, i
professori  incaricati,  in quanto responsabili di una divisione o di
un  servizio speciale di diagnosi e cura assumono, a tali effetti, la
qualifica  di  primari  ospedalieri e conseguentemente, nei confronti
dell'ente  ospedaliero,  i diritti ed i doveri dei primari, in quanto
applicabili.
  Gli  aiuti  e  gli  assistenti  di  ruolo  delle stesse divisioni e
sezioni,  agli  effetti  ed in relazione alle attivita' assistenziali
svolte,   sono   considerati   rispettivamente  aiuti  ed  assistenti
ospedalieri.
  Restano  salve  le  disposizioni degli ordinamenti universitari che
regolano  la  sostituzione  dei  direttori di clinica in caso di loro
assenza o di impedimento.