Art. 5.

  Gli   istituti   clinici   gestiti   direttamente  dall'universita'
costituiscono  nel loro insieme un ospedale policlinico universitario
equiparato  ad  ospedale  regionale  e  devono essere in possesso dei
requisiti  di cui agli articoli 19 e 23 della legge 12 febbraio 1968,
n. 132.