Art. 7.

  Agli  ospedali  policlinici  universitari  si  applicano  le  norme
stabilite   per   l'ordinamento   dei  servizi  di  diagnosi  e  cura
nell'ambito degli ospedali generali.
  Per  l'ammissione  e la dimissione dei malati si applicano le norme
previste  per  gli  ospedali  dalla  legge  12 febbraio 1968, n. 132,
nonche'  dalle  norme  concernenti  l'ordinamento interno dei servizi
ospedalieri.