Art. 132.

  Fino  a  quando  non  saranno emanate norme legislative riguardanti
l'ordinamento  delle  scuole  di  formazione  professionale di alcune
categorie  di personale sanitario ausiliario e tecnico, ai fini della
ammissione  ai  concorsi  di assunzione, saranno considerati idonei i
seguenti titoli di studio:
    1) terapisti della riabilitazione:
      diploma  di scuola speciale universitaria, alla quale si accede
con diploma di scuola media di secondo grado;
      diploma  di  infermiere  professionale  e  diploma  di corso di
specializzazione  in  fisiochinesiterapia  ai sensi dell'art. 3 della
legge 19 luglio 1940, n. 1090;
      diploma  di corso, almeno annuale, riconosciuto dalle autorita'
competenti,  al  quale si accede con diploma di scuola media di primo
grado;
    2) dietisti:
      diploma  di  scuola  di  dietologia  ospedaliera  ufficialmente
riconosciuta;
      diploma  di economa dietista conseguito presso Istituti tecnici
femminili accompagnato da certificato di tirocinio ospedaliero;
      diploma di infermiere specializzato in dietetica ai sensi della
legge 19 luglio 1940, n. 1090;
    3) tecnico di laboratorio medico:
      diploma  di  scuola speciale universitaria alla quale si accede
con diploma di scuola media di secondo grado;
      titolo  acquisito  a  seguito di concorso ospedaliero svolto ai
sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
      titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da
certificato  di  corso  ospedaliero  di perfezionamento in tecnico di
laboratorio medico;
      titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico;
    4) assistente sociale:
      titolo  rilasciato da una scuola di durata triennale alla quale
si accede con diploma di scuola media di secondo grado.