Art. 17.
                          Periodo di prova

  Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
  E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che, in
servizio presso la stessa amministrazione che ha bandito il concorso,
provenga  da  una  carriera o qualifica e disciplina corrispondente a
quella alla quale e' stato nominato.
  Puo' essere altresi' esonerato dal periodo di prova il personale di
ruolo,  proveniente  da altri ospedali, che abbia superato il periodo
di prova nella medesima carriera, qualifica e disciplina.
  Compiuto favorevolmente il periodo di prova, il dipendente consegue
la  conferma  nel  posto  di ruolo con deliberazione del consiglio di
amministrazione, sentito il parere del direttore amministrativo o del
sovraintendente   o   direttore   sanitario,  secondo  le  rispettive
competenze.
  In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova e' prorogato di
sei   mesi,  al  termine  dei  quali,  ove  il  giudizio  sia  ancora
sfavorevole,  il consiglio di amministrazione dichiara la risoluzione
del  rapporto  di  impiego  con  deliberazione  motivata. In tal caso
spetta  al  dipendente  una  indennita'  pari  a  due  mensilita' del
trattamento relativo al periodo di prova. Qualora entro un mese dalla
scadenza  del  periodo di prova, non sia intervenuto un provvedimento
di  proroga,  ovvero  un  giudizio  sfavorevole,  la  prova s'intende
compiuta  favorevolmente  Per  il  dipendente  nominato  in  ruolo il
servizio  di  prova  e'  computato come servizio di ruolo a tutti gli
effetti.