Art. 25.
     Assenze brevi - Giustificazione dei ritardi e delle assenze

  Il  personale  che  abbia necessita' di assentarsi dal servizio per
qualche  ora  o  per  l'intera giornata deve ottenere il permesso dal
superiore  diretto  che  ne  informa  la direzione sanitaria e quella
amministrativa.
  Quando  l'assenza  o  il  ritardo  sia  determinato  da circostanze
impreviste   o  da  malattia,  il  personale  deve  darne  tempestiva
comunicazione, con qualsiasi mezzo al proprio diretto superiore.
  Quando l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente deve inviare,
non  oltre  il  terzo  giorno,  certificato  medico,  che deve essere
tempestivamente  rinnovato  nel  caso che egli non sia in grado, alla
sua scadenza, di riassumere servizio.
  Il  direttore  sanitario  o il direttore amministrativo, secondo la
rispettiva  competenza,  puo'  far  verificare in qualsiasi momento a
mezzo   di   medico   fiscale  l'entita'  dell'infermita'  e  la  sua
presumibile durata.
  I  periodi  di assenza giustificata per malattia sono calcolati, ai
fini  economici,  come congedo straordinario sino alla concorrenza di
sessanta  giorni  annui;  l'eventuale eccedenza, come aspettativa per
infermita'.