Art. 3.
                       Assunzione in servizio

  L'assunzione   agli   impieghi   presso  gli  enti  ospedalieri  e'
effettuata,  nei  limiti  dei  posti previsti dalle piante organiche,
mediante pubblico concorso.
  Resta  la  facolta'  dei  consigli  di  amministrazione  degli enti
ospedalieri  di  stipulare  convenzioni  con gli ordini religiosi per
l'espletamento  di  particolari  servizi  con  personale  idoneo alle
funzioni rispettivamente assegnate.
  L'assunzione   per   chiamata  e'  ammessa  soltanto  per  speciali
categorie   del   personale  esecutivo,  per  le  quali  siano  state
predisposte,  di  intesa con le organizzazioni sindacali interessate,
adeguati criteri selettivi.
  in  attesa dell'espletamento dei pubblici concorsi per posti resisi
vacanti, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze di
servizio, secondo la procedura indicata nel comma precedente, possono
ricoprirli  per  incarico  temporaneo, non rinnovabile, per la durata
massima di sei mesi.
  Il  conferimento  dei  posti  di  interno  deve essere effettuato a
favore  dei  dichiarati idonei nell'ultimo concorso, secondo l'ordine
della graduatoria; nel caso in cui l'ultimo concorso risalga ad oltre
tre  anni,  deve essere effettuato in favore del candidato che sia in
possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico
dato  dall'amministrazione  ospedaliera,  presenti maggiori titoli da
valutarsi secondo i criteri fissati nel presente decreto.
  E'  in  facolta'  dell'amministrazione  mettere a concorso, oltre i
posti  gia'  disponibili  alla  data  del  bando, anche quelli che si
rendono vacanti, in dipendenza di collocamento a riposo, nel semestre
successivo  alla data di pubblicazione della deliberazione che indice
il concorso.
  Le  nomine a tali ultimi posti sono deliberate al verificarsi delle
singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.
  Il   concorso   e'  indetto  con  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione  dell'ente  ospedaliero entro tre mesi dal giorno del
verificarsi della vacanza.
  Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande non puo' essere
inferiore  a  45  giorni  dalla data di pubblicazione dell'avviso del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Il bando deve essere altresi' pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale"
regionale o nel Foglio annunzi legali della provincia.
  Il  bando  indica  i  posti  messi  a  concorso,  il loro numero, i
documenti  prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per
esami, il programma delle prove relative.
  Al  bando  deve  essere  data la massima diffusione anche con altri
mezzi  e  deve  essere  notificato agli enti cui compete per legge la
collocazione speciale.