Art. 37.
                        Congedo straordinario

  Al  personale  spettano  di diritto congedi straordinari retribuiti
nei seguenti casi:
    per  richiamo  alle  armi,  o  per  altre  esigenze  di  pubblica
necessita'  di  carattere  temporaneo,  limitatamente  ad  un periodo
massimo  di  due  mesi,  superato  il quale il dipendente e' posto in
aspettativa;
    per matrimonio, limitatamente a giorni 15;
    per  gravidanza e puerperio, dalla fine del sesto mese a due mesi
dopo   il  parto.  L'amministrazione  ha  facolta'  di  concedere,  a
richiesta   dell'interessata   ulteriori  periodi  per  gravidanza  e
puerperio,  che  non  danno diritto ad alcun trattamento economico, a
meno che non ricorrano motivi di malattia che concretino l'ipotesi di
aspettativa  per motivi di salute. Per quanto non previsto valgono le
norme sulla tutela delle lavoratrici madri;
    per  esami  attinenti  alla  carriera  e  per  esami attinenti al
perfezionamento  professionale, limitatamente al tempo necessario per
sostenere le prove stesse;
    qualora  trattasi  di  mutilato  od  invalido  di  guerra  o  per
servizio,  che  debba  attendere  alle  cure richieste dallo stato di
invalidita', limitatamente ad un periodo massimo di 30 giorni;
   per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive;
    per  infermita' temporaneamente invalidante, per partecipazione a
congressi, corsi di aggiornamento e di specializzazione;
    per gravi motivi.
  L'amministrazione,   previo  accertamento  della  fondatezza  della
richiesta,    autorizza    congedi   straordinari,   non   eccedenti,
cumulativamente nell'anno solare, la durata di mesi due.
  Il  personale  che,  a qualunque titolo, ha usufruito di un congedo
straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario.
  Il  congedo  straordinario  e'  considerato  utile  come periodo di
servizio a tutti gli effetti.