Art. 44.
                  Aspettativa per motivi di studio

  Il  dipendente,  a  domanda,  puo'  essere collocato in aspettativa
senza  assegni  per  ragioni  di  studio  per  un  periodo di un anno
rinnovabile  una  sola  volta  quando, per comprovati motivi, intende
frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di
studio.
  Il  dipendente  e'  tenuto  a presentare all'amministrazione idonea
certificazione circa l'avvenuta frequenza.
  Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente
alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, e' computato
per  intero  ai  fini  della  anzianita'  di servizio e degli aumenti
periodici di stipendio.