Art. 44. Aspettativa per motivi di studio Il dipendente, a domanda, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per ragioni di studio per un periodo di un anno rinnovabile una sola volta quando, per comprovati motivi, intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di una borsa di studio. Il dipendente e' tenuto a presentare all'amministrazione idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di studio, attinente alla preparazione professionale e regolarmente compiuto, e' computato per intero ai fini della anzianita' di servizio e degli aumenti periodici di stipendio.