Art. 51.
                    Permessi per motivi sindacali

  I   dipendenti   ospedalieri  componenti  degli  organi  collegiali
previsti  dallo  statuto  delle  organizzazioni sindacali ospedaliere
piu'  rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati
in   aspettativa   per  motivi  sindacali  sono,  a  richiesta  della
rispettiva   organizzazione,   autorizzati,   salvo   che  vi  ostino
eccezionali  ed  inderogabili  esigenze  di servizio specificatamente
indicate  dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo
necessario  per  presenziare  alle riunioni dell'organo collegiale o,
con  brevi  permessi  giornalieri,  per  l'espletamento delle normali
attivita' sindacali.
  Il  responsabile  regionale  o  provinciale non puo', in ogni caso,
assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per
un periodo superiore in media a tre giorni al mese.
  Non  si  computano  le assenze dal servizio per la partecipazione a
trattative  sindacali  su  convocazione  dell'amministrazione o delle
associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri.