Art. 6.
   Ammissione al concorso e nomina della commissione esaminatrice

  All'ammissione    dei    candidati   provvede   il   consiglio   di
amministrazione.  L'esclusione  dal  concorso  puo'  essere  disposta
soltanto  per  difetto  dei  requisiti prescritti o con provvedimento
motivato.
  Entro trenta giorni dalla data di scadenza del bando di concorso il
consiglio di amministrazione nomina la commissione esaminatrice.
  Nei  concorsi  per  titoli  ed esami la valutazione dei titoli deve
aver   luogo  prima  dell'inizio  della  correzione  degli  elaborati
scritti.