Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005, che recepisce il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto in data l2 aprile 2005 di cui alle premesse, e' concesso il trattamento di mobilita': a) ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale da aziende artigiane o da imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori citati; b) ai lavoratori licenziati da imprese industriali con piu' di quindici dipendenti, dei citati settori, che hanno utilizzato il periodo di mobilita' previsto dalla legge n. 223/1991.