Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,
che  recepisce  il protocollo d'intesa contenente il programma per il
rilancio  dei settori tessile, abbigliamento e calzature sottoscritto
in  data  l2 aprile  2005  di  cui  alle  premesse,  e'  concesso  il
trattamento di mobilita':
    a) ai   lavoratori  licenziati  per  cessazione  di  attivita'  o
riduzione  di personale da aziende artigiane o da imprese industriali
fino a quindici dipendenti dei settori citati;
    b) ai  lavoratori  licenziati  da imprese industriali con piu' di
quindici  dipendenti,  dei  citati  settori,  che hanno utilizzato il
periodo di mobilita' previsto dalla legge n. 223/1991.