Art. 5.
  L'erogazione  del  trattamento  di  CIGS  e  di mobilita', ai sensi
dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  e successive
modificazioni,  e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o
assistenziale  connesso  alla  sospensione dell'attivita' lavorativa,
anche se con oneri a carico della regione o della provincia.