(parte 3)
Dismissione  immobili  enti  privati  e fondazioni cessazione vincolo
                  destinazione e assenza prelazione

   400.  Ai  fini  del  concorso  al perseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica  previsti  nel  patto  di  stabilita'  e  crescita,
favorendo  la  dismissione  di  immobili non adibiti ad uso abitativo
attribuiti  in  forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi
gli  enti  morali,  e  non piu' utili al perseguimento delle esigenze
istituzionali,  la  cessione  degli  stessi  comporta  l'applicazione
dell'articolo  29,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n.  326,  e  fa  venire  meno l'eventuale vincolo di
destinazione  precedentemente  previsto.  Restano  fermi in ogni caso
l'osservanza  delle  prescrizioni  urbanistiche  vigenti, nonche' gli
eventuali  vincoli  storici,  artistici,  culturali, architettonici e
paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione,
il  cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2, del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Agevolazioni per il personale impiegato per fronteggiare le emergenze
                              sanitarie

   401.  La  limitazione  di  cui  al  comma  187  non  si applica al
personale  impiegato  per  far  fronte alle emergenze sanitarie e, in
particolare,   a  quello  previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge  8  agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.


Lotta  influenza  aviaria  convenzione rapporti di lavoro veterinaria
         chimici impegnati in posti di ispezione frontaliera

   402.  Per  garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi alla
prevenzione  e  alla  lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze
connesse  alle  malattie  degli animali, il Ministero della salute e'
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata   triennale  gli  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa  conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
429,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n.
532,  ai  veterinari,  chimici e farmacisti attualmente impegnati nei
posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli
adempimenti  degli  obblighi  comunitari  (UVAC)  e presso gli uffici
centrali   del   Ministero   della   salute,  previo  superamento  di
un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'.


Personale  (veterinario, medico e tecnico) dei servizi sanitari delle
                  aziende sanitarie e delle Regioni

   403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo
dell'influenza aviaria e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle
limitazioni  di  cui  al  comma  198  per  l'assunzione  nei  servizi
veterinari  degli  enti del Servizio sanitario nazionale di un numero
complessivo  massimo  a  livello nazionale di 300 unita' di personale
veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e' subordinata
alla   preventiva  definizione  di  apposito  accordo  sancito  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, per il riparto tra le
regioni delle predette unita' di personale e per la definizione delle
misure  compensative  aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi
da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo
di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.


                 Istituto nazionale Fauna selvatica

   404.  I  progetti  dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
finanziati  con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.


                Incremento Fondo bieticolo nazionale

   405.  Il  Fondo  bieticolo  nazionale  di  cui  all'articolo 3 del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1991, n. 48, e' incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006.


 Incremento Fondo unico amministrazione Ministero politiche agricole

   406.   In   considerazione   dell'accresciuta  complessita'  delle
funzioni  e  del  maggior  numero  di  compiti di coordinamento delle
attivita'  regionali,  individuati dai decreti legislativi emanati in
attuazione  dell'articolo  1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante
delega    al    Governo    per   la   modernizzazione   dei   settori
dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione
e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia
e  dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  del  Ministero delle
politiche   agricole   e  forestali,  ivi  compresi  quelli  inerenti
l'attivita'   dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi,  sono
incrementate di curo 1.550.000 a partire dall'anno 2006.


                     Copertura oneri finanziari

   407.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  comma  406  si
provvede,   a   decorrere  dall'anno  2006,  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 36 del
decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui
all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


             Temporanea riduzione del prezzo dei farmaci

   408.  Al  comma  5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n.269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
    "f-bis)  procedere,  in caso di superamento del tetto di spesa di
cui  al  comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui
alla  lettera  f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci
comunque  dispensati  o  impiegati  dal Servizio sanitario nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento".


                 Classificazione dispositivi medici

   409.  Ai  fini della razionalizzazione degli acquisti da parte del
Servizio  sanitario  nazionale: a) la classificazione dei dispositivi
prevista  dal  comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  e'  approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo  con  le  regioni  e  le  province  autonome,  sancito  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura
sono  stabilite:  1)  le  modalita'  di alimentazione e aggiornamento
della   banca   dati  del  Ministero  della  salute  necessarie  alla
istituzione  e  alla gestione del repertorio generale dei dispositivi
medici  e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
adottare  misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2)
le  modalita'  con  le  quali  le aziende sanitarie devono inviare al
Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei
dispositivi   medici,   le   informazioni   previste   dal   comma  5
dell'articolo  57  della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in
caso  di  omesso inoltro al Ministero della salute delle informazioni
di  cui  al  periodo  precedente,  adottano  i medesimi provvedimenti
previsti  per  i  direttori  generali  in caso di inadempimento degli
obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; b) fermo
restando  quanto  previsto  dal  comma  292, lettera b), del presente
articolo  per  lo  specifico  repertorio  dei  dispositivi  protesici
erogabili,  con  la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita,
con  l'istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la
data  a  decorrere  dalla  quale  nell'ambito  del Servizio sanitario
nazionale   possono   essere   acquistati,  utilizzati  o  dispensati
unicamente  i  dispositivi  iscritti  nel  repertorio medesimo; c) le
aziende  che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi
medici  sono  tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta
al  Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e
dispositivi  medici,  entro  il  30  aprile di ogni anno, l'ammontare
complessivo   della  spesa  sostenuta  nell'anno  precedente  per  le
attivita'  di  promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari,
ivi  compresi  i  dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti,
nonche'  la  ripartizione della stessa nelle singole voci di costo, a
tal  fine  attenendosi  alle  indicazioni,  per  quanto  applicabili,
contenute  nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  della salute 23
aprile  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2004,  concernente  le  attivita'  promozionali poste in essere dalle
aziende  farmaceutiche;  d)  entro la data di cui alla lettera c), le
aziende  che  producono  o  immettono in commercio dispositivi medici
versano,  in  conto  entrate  del bilancio dello Stato, un contributo
pari  al 5 per cento delle spese autocertificate al netto delle spese
per  il  personale  addetto.  I proventi derivanti da tali versamenti
sono  riassegnati,  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze, sulle corrispondenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  salute;  e)  i  produttori e i
commercianti  di  dispositivi  medici  che  omettono di comunicare al
Ministero  della salute i dati e le documentazioni previste dal comma
3-bis  dell'articolo  13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46,  e  successive  modificazioni,  o  altre informazioni previste da
norme  vigenti con finalita' di controllo e vigilanza sui dispositivi
medici  sono  soggetti,  quando  non  siano  previste o non risultino
applicabili  altre  sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria
di  cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n.
46  del  1997.  Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
necessaria  alla  istituzione  e  alla  gestione  del  repertorio dei
dispositivi  medici,  i  produttori  e  i  distributori  tenuti  alla
comunicazione  sono  soggetti  al  pagamento,  a favore del Ministero
della  salute,  di  una  tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. La
tariffa  e' dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a
modifiche  dei  dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I proventi
derivanti  dalle  tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  alle competenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute.


Concessioni   dei   trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni
       straordinaria di mobilita' e di disoccupazione speciale

   410.  In  attesa  della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.236,  e  successive  modificazioni,  il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  puo' disporre entro il 31 dicembre
2006,  in  deroga  alla  vigente  normativa, concessioni, anche senza
soluzione  di  continuita',  dei  trattamenti  di  cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali,  anche  con  riferimento  a settori produttivi ed aree
territoriali,  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  definiti  in  specifici accordi in sede governativa
intervenuti  entro  il  30 giugno 2006 che recepiscono le intese gia'
stipulate  in  sede  istituzionale territoriale, ovvero nei confronti
delle  imprese  agricole e agro-alimentari interessate dall'influenza
aviaria.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al primo
periodo,  i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 155,
della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono  essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici   accordi   in  sede  governativa  abbiano  comportato  una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2005. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
da   ultimo   modificato  dall'articolo  7-duodecies,  comma  1,  del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".


Reimpiego  risorse  non  utilizzate  per  CIG staordinaria, mobilita'
                       disoccupazione speciale

   411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo nei
casi  di  crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai sensi
del  presente  comma  ed  ai  sensi dell'articolo 1, comma 155, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa   integrazione   guadagni  straordinaria,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione  speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa ovvero
possono  essere  destinate  ad  azioni  di  reimpiego  dei lavoratori
coinvolti  nelle  suddette crisi, sulla base di programmi predisposti
dalle  regioni interessate d'intesa con le province e con il supporto
tecnico  delle  agenzie  strumentali del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali.  Nell'ambito  delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155,   della   legge   30   dicembre   2004,  n.  311,  e  successive
modificazioni,  possono essere prorogati con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  qualora  i piani di gestione delle
eccedenze  gia'  definiti  in  specifici  accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del  numero  dei  destinatari  dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2005.  La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta
del  10  per  cento  nel  caso di prima proroga in deroga, del 30 per
cento  nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le
successive  proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali  possono  essere  utilizzate  per  trattamenti  di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa  ovvero possono essere
destinate  a  programmi  di  reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette  crisi,  sulla  base  di programmi predisposti dalle regioni
d'intesa  con  le  province  e  con il supporlo tecnico delle agenzie
strumentali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali. La
disposizione  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio
dello Stato.


Risorse   derivanti   da   rinunce   o  revoche  del  contributo  per
investimenti   nelle   aree   svantaggiate.   Credito  d'imposta  per
                     incremento dell'occupazione

   412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli strumenti
di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
     "1-bis.  Le  risorse  derivanti  da  rinunce  o  da  revoche  di
contributi   di   cui   al  comma  1,  lettera  c),  sono  utilizzate
dall'Agenzia  delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
all'agevolazione,  secondo l'ordine cronologico di presentazione, non
accolte per insufficienza di disponibilita'";
    b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti
i  seguenti:  "Ove  il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso
alle  agevolazioni  prima di aver disposto le relative assunzioni, le
stesse  sono  effettuate  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
dell'accoglimento  dell'istanza  da parte dell'Agenzia delle entrate.
In  tal  caso  l'istanza  e'  completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione  dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi
trenta giorni".


Accesso  al  FAS per l'integrazione di filiera nel settore agricolo e
                      conferma territorialita'

   413.   Al  comma  8  dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e  successive  modificazioni,"  sono  inserite le seguenti: "in
attuazione  delle  disposizioni  dettate  dall'articolo  66, comma 1,
della citata legge n. 289 del 2002 e".


         Risorse per accordi per lo sviluppo agroalimentare

   414.  Al  comma  132-ter  dell'articolo  2 della legge 23 dicembre
1996,   n.  662,  introdotto  dall'articolo  10-ter,  comma  11,  del
decreto-legge   30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre 2005, n. 248, le parole da:
"eventualmente integrati" fino alla fine del comma sono soppresse.


     Riserva premiale per gestione del servizio idrico integrato

   415.  Al  fine  di  promuovere  l'attuazione  di investimenti e la
gestione  unitaria  del  servizio  idrico integrato sul complesso del
territorio   di  ciascun  ambito  territoriale  ottimale  nelle  aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
programmazione  economica  (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, accantona un'apposita
riserva  premiale,  pari  a  300  milioni di euro, da riconoscere per
spese  in  conto  capitale,  proporzionalmente  alla  popolazione, ai
comuni  e  alle province che, consorziati o associati per la gestione
degli  ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge
5  gennaio  1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il
servizio  idrico  integrato  a  un  soggetto  gestore  individuato in
conformita'  alle  disposizioni  dell'articolo 113 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, e successive
modificazioni.


                   Riparto della riserva premiale

   416.  Il  CIPE,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  determina  i  criteri  di riparto e di assegnazione
della  riserva  premiale  ai  comuni  e alle province le cui gestioni
risultino  affidate  entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge  secondo  le disposizioni di cui al comma 415,
favorendo criteri di mercato e tempestivita'.


       Ristrutturazione imprese della filiera agro-alimentare

   417.  All'articolo  1,  comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio
2005,  n.  22,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005,  n.  71,  e  successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "A  valere  sulle  risorse  del fondo di cui agli
articoli  60  e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,   sono   individuati   dal   CIPE  interventi  per  la
ristrutturazione   di  imprese  della  filiera  agro-alimentare,  con
particolare  riguardo  a  quelle  gestite  o direttamente controllate
dagli imprenditori agricoli".


             Applicabilita' del premio di concentrazione

   418.  All'articolo  9,  comma  1, lettera b), del decreto-legge 14
marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14
maggio  2005,  n.  80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
concentrazione  si considera realizzata anche attraverso il controllo
di   societa'   di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile,  la
partecipazione  finanziaria  al  fine  di  esercitare  l'attivita' di
direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del
codice  civile  e  la  costituzione  del  gruppo cooperativo previsto
dall'articolo 2545-septies del codice civile".


 Estensione del premio di concentrazione agli imprenditori agricoli

   419.  All'articolo  9  del  decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    "6-bis.   Il  contributo  di  cui  al  comma  1  e'  esteso  agli
imprenditori agricoli".


Applicabilita' delle agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli
              anche se organizzati in forma societaria

   420.  All'articolo  9  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  al  comma 1, dopo le parole: "giovani imprenditori agricoli,"
sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,";
    b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
societa'  subentranti,  alla  data  di  presentazione  della domanda,
devono   avere  la  sede  legale,  amministrativa  ed  operativa  nei
territori di cui all'articolo 2".


                              Biodiesel

   421.  All'articolo  21, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di 200.000
tonnellate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un  contingente  di
200.000   tonnellate  di  cui  20.000  tonnellate  da  utilizzare  su
autorizzazioni   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto  con  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, a
seguito  della  sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione,
realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera";
    b)  dopo  il  quarto  periodo,  e'  inserito il seguente: "Con il
medesimo   decreto   e'   altresi'  determinata  la  quota  annua  di
biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato
nazionale".


Destinazione  delle  risorse  non  utilizzate  per  il biodiesel, per
   programmi di ricerca e sperimentazione nel campo bioenergetico

   422.  L'importo  previsto dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo
unico  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato  dal  comma  520  dell'articolo  1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato per l'anno
2006  nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino a
20.000  tonnellate del contingente di cui al comma 421, da utilizzare
con  le  modalita' previste dal decreto di cui al medesimo comma 421,
nonche'  fino  a  5  milioni  di  euro  per  programmi  di  ricerca e
sperimentazione  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali
nel  campo  bioenergetico.  Il  restante  importo  e'  destinato alla
costituzione  di  un  apposito  fondo per la promozione e lo sviluppo
delle  filiere  agroenergetiche,  anche  attraverso  l'istituzione di
certificati  per  l'incentivazione,  la  produzione  e  l'utilizzo di
biocombustibili  da  trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee
di  indirizzo  definite  dalla  Commissione  biocombustibili,  di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.


Forfetizzazione  del  reddito  derivante  della produzione di energia
elettrica  da  bicombustibili  argoforestali  effettuata  da  aziende
                              agricole

   423.  La  produzione  e  la cessione di energia elettrica da fonti
rinnovabili  agro-forestali  effettuate  dagli  imprenditori agricoli
costituiscono  attivita'  connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
comma,  del  codice  civile  e  si  considerano produttive di reddito
agrario.


                          Scommesse ippiche

   424.  Al  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005, n. 248, all'articolo
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "sentite le associazioni di
categoria  maggiormente  rappresentative sul territorio nazionale dei
soggetti  operanti la raccolta dei giochi" sono inserite le seguenti:
"nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli";
    b)  al  comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato" sono
aggiunte le seguenti: ", sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli";
    c) il comma 5 e' abrogato.


 Diritti di sfruttamento delle immagini delle corse negli ippodromi

   425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, si
interpreta  nel  senso  che  la  remunerazione  per  l'utilizzo delle
immagini  delle  corse  ai  fini della raccolta delle scommesse ha ad
oggetto  i  servizi  di  ripresa  televisiva,  con esclusione di ogni
diritto   relativo   all'utilizzo   delle   immagini,  che  resta  di
titolarita'   dell'UNIRE.   Ciascun   affidatario  delle  concessioni
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo' esercitare
la  propria  attivita'  mediante  l'apertura  di sportelli distaccati
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta
delle scommesse.


            Promozione e sviluppo cultura enogastronomica

   426.  Al  fine  di  razionalizzare gli interventi a sostegno della
promozione,   dello   sviluppo   e  della  diffusione  della  cultura
gastronomica  e della tutela delle produzioni tipiche e della ricerca
nel  campo  agroalimentare,  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali  e'  autorizzato a partecipare, anche attraverso l'acquisto
di  quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalita'.
A  tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.


                     Controlli Agecontrol S.p.a.

   427.  E autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2006
per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi
dell'articolo  1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.


                 Garanzie creditizie in agricoltura

   428.  All'articolo  1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre  2005,  n.  231, le parole: "anche per gli interventi di cui
all'articolo  17  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" sono
sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui al comma 2".


         Fondazione per la responsabilita' sociale d'impresa

   429.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  della
Fondazione  di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311, e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui
per   ciascuno   degli  anni  2006,  2007  e  2008.  A  tal  fine  e'
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 20" comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.


                  Attivita' socialmente utili (ASU)

   430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a  prorogare,
limitatamente  all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alta  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente   con   i   comuni,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
13 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a  lavoratori  impiegati  in  ASU  nella  disponibilita' degli stessi
comuni  da  almeno  un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal
medesimo  bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in
vigenza  dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre  1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more   di   una  definitiva  stabilizzazione  occupazionale  di  tali
soggetti.  In  presenza delle suddette convenzioni il termine di' cui
all'articolo  78,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato  al  31  dicembre  2006.  Il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali  e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo
di  1  milione di euro per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  i comuni, nuove
convenzioni  per  lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per
l'attuazione  di  misure  di  politica  attiva  del lavoro riferite a
lavoratori  impegnati  in  ASU,  nella disponibilita' da almeno sette
anni  di  comuni  con  popolazione  inferiore  a  50.000 abitanti. Il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  adotta altresi'
analoga   procedura   per   l'erogazione   del   contributo  previsto
all'articolo  3,  comma  82,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo  1,  comma 263, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
fini  di  cui  al  presente  comma  il Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato  per  un  importo  pari  a 49 milioni di euro per l'anno
2006.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo
di  150  milioni  di  euro,  per  l'anno  2006, del fondo per le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.


                Centro sperimentale di cinematografia

   431.  Per  assicurare la prosecuzione delle attivita' di rilevante
valore  sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
concesso  un  contributo  di  2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006    in   favore   della   Fondazione   Centro   sperimentale   di
cinematografia.


Trasferimento  del Fondo per esigenze di tutela ambientale allo stato
              di previsione del Ministero dell'ambiente

   432.  Il  Fondo  da ripartire per esigenze di tutela ambientale di
cui  all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,
e'  iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
50 per cento da destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11
giugno  1998,  n.  180,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto  1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  d'intesa  con  le regioni o gli enti locali
interessati,  definisce  ed attiva programmi di interventi urgenti di
difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico.


  Autorizzazione di spesa per l'attuazione del protocollo di Kyoto

   433.  Per  l'attuazione  delle  misure  previste dal Protocollo di
Kyoto,  ratificato  ai  sensi  della  legge 1° giugno 2002, n. 120, e
ricomprese   nella  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre  2002,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del 22 marzo 2003, e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.


Sottoscrizione  accordi  di programma per bonifica aree inquinate per
            le quali siano in atto procedure fallimentari

   434.  Al  fine  di  consentire  nei  siti di bonifica di interesse
nazionale  la  realizzazione  degli  interventi di messa in sicurezza
d'emergenza,  caratterizzazione,  bonifica  e  ripristino  ambientale
delle   aree   inquinate   per   le  quali  sono  in  atto  procedure
fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province,
i  comuni  interessati  con  i quali sono individuati la destinazione
d'uso   delle   suddette  aree,  anche  in  variante  allo  strumento
urbanistico,   gli   interventi   da   effettuare,   il  progetto  di
valorizzazione  dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo
e  di  riconversione  delle  aree, e il piano economico e finanziario
degli  interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie per ogni
area,  gli  impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalita'
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.


       Concorrenza al finanziamento dell'accordo di programma

   435.  Al  finanziamento  dell'accordo di programma di cui al comma
434 concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
nei  limiti  delle  risorse  assegnate  in  materia di bonifiche, ivi
comprese  quelle  dei  programmi  nazionali  delle  bonifiche  di cui
all'articolo  1  della  legge  9  dicembre 1998, n. 426, e successive
modificazioni,  nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  14  ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004.


          Contenuto obbligatorio dell'accordo di programma

   436.  L'accordo  di  programma  di  cui  al comma 434 individua il
soggetto  pubblico  al  quale  deve  essere  trasferita la proprieta'
dell'area.   Il  trasferimento  della  proprieta'  avviene  trascorsi
centottanta  giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia
stato   avviato  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza,
caratterizzazione e bonifica.


 Conferma vigenza della disciplina previgente sulla responsabilita'

   437.  Ai  fini di cui ai commi da 432 a 450, e' in ogni caso fatta
salva  la  vigente disciplina normativa in materia di responsabilita'
del  soggetto  che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di
cui al comma 434.


                          Danno ambientale

   438.  Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme versate in
favore  dello  Stato  a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito  della  sottoscrizione  di  accordi  transattivi,  contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad
apposito   capitolo   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.


                  Risarcimento del danno ambientale

   439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici preposti alla tutela
dell'ambiente  accertino  un  fatto  che  abbia  provocato  un  danno
ambientale  come  definito  e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE
del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non
siano  avviate  le  procedure  di ripristino ai sensi della normativa
vigente,  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
ordinanza   immediatamente  esecutiva  ingiunge  al  responsabile  il
ripristino  della  situazione  ambientale  come definito dalla citata
direttiva  2004/35/CE  a  titolo  di  risarcimento in forma specifica
entro  il  termine  fissato. Qualora il responsabile del fatto che ha
provocato  il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto,  o  il  ripristino risulti in tutto o in parte impossibile,
oppure eccessivamente oneroso, ai sensi dell'articolo 2058 del codice
civile,  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con
successiva  ordinanza  ingiunge  il  pagamento  entro  il  termine di
sessanta  giorni  di  una  somma  pari  al valore economico del danno
accertato.  L'ordinanza  e' emessa nei confronti del responsabile del
danno  ambientale come definito e disciplinato dalla citata direttiva
2004/35/CE.


                Quantificazione del danno ambientale

   440.  La  quantificazione  del  danno e' effettuata sulla base del
pregiudizio  arrecato  alla situazione ambientale a seguito del fatto
dannoso  e  del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle
norme di cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II
alla  stessa.  In caso di riparazione del danno ai sensi del presente
comma  e del comma 439 e' esclusa la possibilita' che si verifichi un
aggravio  dei  costi  in  capo  all'operatore come conseguenza di una
azione  concorrente;  resta fermo il diritto dei soggetti proprietari
di beni danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale di agire
in  giudizio  nei  confronti del responsabile a tutela dell'interesse
proprietario leso.


         Riscossione delle somme pagate per danno ambientale

   441.  Per  la  riscossione  delle  somme  di  cui  e'  ingiunto il
pagamento  con  l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.


               Esclusione delle procedure transattive

   442.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  da  439 a 441 non si
applicano  ai danni ambientali presi in considerazione nell'ambito di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino
conclusione  entro  il  28  febbraio  2006,  ne'  alle  situazioni di
inquinamento  per  le quali sia effettivamente in corso o sia avviata
la  procedura  per la bonifica ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.


                           Ricorso al TAR

   443.  Avverso  l'ordinanza  di  cui ai commi precedenti e' ammesso
ricorso   al   tribunale   amministrativo  regionale  competente  per
territorio  entro  il termine di sessanta giorni o, alternativamente,
al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni,
in  entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione
o piena conoscenza.


                    Indennita' di espropriazione

   444.  L'articolo  35,  comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita',  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001,  n.  327,  deve  intendersi  nel  senso  che  le  indennita' di
occupazione   costituiscono  reddito  imponibile  e  concorrono  alla
formazione  dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti nelle
zone  omogenee  di  tipo  A,  B, C e D, come definite dagli strumenti
urbanistici.


                        Alluvionati fiume Po

   445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004,
n.  220,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n.   257,   la  parola:  "quindici"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"venticinque".


           Conferma applicabilita' disciplina gia' vigente

   446.  Restano  fermi  i  criteri  e  le  modalita'  applicati  per
l'articolo  1-bis,  comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.


                        Copertura finanziaria

   447.  All'attuazione  degli  interventi  previsti dal comma 445 si
provvede  nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2
e  3  del  decreto-legge  19  dicembre  1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni.


                         Norma di attuazione

   448.  Ai  fini dell'attuazione del comma 445 eventuali esigenze di
trasferimento  delle  risorse  disponibili  di  cui al comma 447, tra
Mediocredito    centrale    Spa    e   Artigiancassa   Spa,   saranno
preventivamente  autorizzate  dal  Dipartimento  del  tesoro,  previa
adeguata documentazione trasmessa dai 	predetti istituti di credito e
verificata dallo stesso Dipartimento.	


Riassegnazione  al  apposito  Fondo  delle  entrate  derivanti  dalla
             riscossione di crediti per danno ambientale

   449.  Le  somme  derivanti dalla riscossione dei crediti di cui ai
commi  da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di
fideiussioni   a   favore   dello   Stato,  assunte  a  garanzia  del
risarcimento,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere  riassegnate,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  ad  un  fondo  istituito  nell'ambito  di  apposita  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, al fine di finanziare,
anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento,
bonifica  e  ripristino  ambientale, con particolare riferimento alle
aree  per  le  quali  abbia  avuto  luogo  il  risarcimento del danno
ambientale,  nonche' altri interventi per la protezione dell'ambiente
e la tutela del territorio.	


                    Modalita' di accesso al fondo

   450.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  adottato  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
accesso  al  fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.


                         Autorita' portuali

   451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 3-ter,
del   decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come rimodulate
dall'articolo  1,  comma  200,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
originariamente    destinate    alla    dotazione    infrastrutturale
diportistica  nelle  aree  ivi  indicate, e per le quali alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge non e' stato adottato alcun
provvedimento  di  attuazione,  sono destinate al finanziamento delle
iniziative   infrastrutturali   occorrenti   per  l'attuazione  della
disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.


                                ANAS

   452.  Al  comma  5-bis  dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002,  n.  178,  introdotto  dall'articolo 6-ter del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  dopo le parole: "reale o figurativo", sono
inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi".


                          Alloggi militari

   453.  Allo  scopo  di facilitare la realizzazione degli interventi
abitativi  di  cui all'articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203,  e'  abolito  l'obbligo  della  contiguita'  delle  aree e detti
interventi  possono  essere  localizzati  in  piu' ambiti all'interno
della stessa regione.


Contributi per l'editoria: soppressione corresponsione anticipazione

   454.  A  decorrere  dai  contributi relativi all'anno 2005, non e'
piu' corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati
in   un'unica   soluzione   entro   l'anno  successivo  a  quello  di
riferimento.


Limite   massimo  ammissibile  a  fini  contributivi  dei  costi  per
                           collaborazioni

   455.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2005, ai fini del calcolo dei
contributi  previsti  dai  commi  2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della
legge  7  agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, i costi
sostenuti  per  collaborazioni,  ivi  comprese quelle giornalistiche,
sono  ammessi  fino  ad  un  ammontare pari al 10 per cento dei costi
complessivamente ammissibili


            Contributi integrativi alle imprese editrici

   456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7
agosto  1990,  n.  250, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni.
    a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
    b)  al  comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi previsti dalla
presente  legge"  sono  inserite  le  seguenti:  ", con esclusione di
quelli previsti dal comma 11,";
    c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981,
n.416"  sono aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e
di  207.000  euro  rispettivamente  per  il contributo fisso e per il
contributo  variabile  di  cui  al  comma 10; a tali periodici non si
applica l'aumento previsto dal comma 11".


                         Requisito temporale

   457.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2005,  il
requisito  temporale  previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b),  della  legge 7 agosto 1990, n. 250, e' elevato a cinque anni per
le  imprese  editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di
cambiamento   della  periodicita'  della  testata  successivo  al  31
dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla
nuova periodicita'.


 Requisiti per accesso alle provvidenze per le cooperative editrici

   458.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  per  l'accesso  alle
provvidenze  di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7
agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni, le cooperative
editrici   devono   essere  composte  esclusivamente  da  giornalisti
professionisti, pubblicisti o poligrafici.


    Ambito di applicabilita' di alcune provvidenze per l'editoria

   459.  Le  disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano
soltanto alle imprese editrici che abbiano gia' maturato, entro il 31
dicembre  2005,  il  diritto  ai  contributi di cui al medesimo comma
2-bis.


            Condizioni per la spettanza delle provvidenze

   460.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai
commi  2,  8,  10  e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
    a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi;
    b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non
partecipino  ad  altre  cooperative  editrici  che abbiano chiesto di
ottenere  i  medesimi  contributi. In caso contrario tutte le imprese
editrici  interessate  decadono  dalla  possibilita'  di  accedere ai
contributi;
    c)  i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle
imprese  editrici  che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  abbiano  gia'  maturato il diritto ai contributi. In tal caso
nel calcolo del contributo non e' ammesso l'affitto della testata.


       Decadenza dal diritto alla percezione delle provvidenze

   461.  Le  imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3,
4,   7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive
modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13,
della  legge  3  maggio  2004,  n.  112,  decadono  dal  diritto alla
percezione   delle   provvidenze  qualora  non  trasmettano  l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta.


                  Editoria speciale per non vedenti

   462  L'entita'  del  contributo  riservato  all'editoria  speciale
periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
23  ottobre  1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata in 1.000.000 di euro annui.


Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle  imprese  del settore
                             editoriale.

   463.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo
2001,  n.  62,  sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10
milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.


                     Credito di imposta editoria

   464.  Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003,
2004  e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui
all'articolo  8  della  citata legge n. 62 del 2001, per investimenti
effettuati  entro  il 31 dicembre 2004, e' aumentato di 20 milioni di
euro.


Contributo  per  copia stampata alle imprese editrici di periodici in
           forma di cooperative, fondazioni o enti morali

   465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle
seguenti: "0,2 euro".


Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di
                      incitamento alla violenza

   466.  E  istituita una addizionale alle imposte sul reddito dovuta
dai  soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti e
professioni,  nonche'  dai  soggetti  di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per
cento.  L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini  delle  imposte sul
reddito,   si  applica  alla  quota  del  reddito  complessivo  netto
proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare  dei  ricavi  o  dei
compensi   derivanti   dalla  produzione,  distribuzione,  vendita  e
rappresentazione  di  materiale  pornografico  e  di incitamento alla
violenza,  rispetto  all'ammontare  totale  dei ricavi o compensi; al
fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli  altri  componenti  negativi  relativi  a  beni e servizi adibiti
promiscuamente  alle  predette  attivita'  e ad altre attivita', sono
deducibili  in  base  al  rapporto  tra l'ammontare dei ricavi, degli
altri  proventi,  o  dei  compensi  derivanti  da  tali  attivita'  e
l'ammontare  complessivo  di tutti i ricavi e proventi o compensi. Ai
fini  del presente comma, per materiale pornografico e di incitamento
alla  violenza  si intendono i giornali quotidiani e periodici, con i
relativi    supporti    integrativi,    e    ogni   opera   teatrale,
cinematografica,  visiva,  sonora,  audiovisiva,  multimediale, anche
realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, nonche'
ogni  altro  bene  avente  carattere  pornografico  o suscettibile di
incitamento  alla  violenza, ed ogni opera letteraria accompagnata da
immagini  pornografiche,  come determinati con decreto del Presidente
del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.   Per   la  dichiarazione,  gli  acconti,  la  liquidazione,
l'accertamento,  la  riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti
gli   aspetti   non   disciplinati  espressamente,  si  applicano  le
disposizioni  previste  per  le  imposte  sul reddito. Per il periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  e'  dovuto  un acconto pari al 120 per cento dell'addizionale
che  si  sarebbe  determinata applicando le disposizioni del presente
comma nel periodo d'imposta precedente.


     IVA su abbonamenti TV per ricezione programmi pornografici

   467.  Nella  parte  III  della  tabella  A allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633, al numero
123-ter),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  con
esclusione  dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di
contenuto pornografico".


           Trasferimento di personale a Riscossione S.p.a.

   468.  All'articolo  3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito  con  modificazioni  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 25-bis, e' inserito il seguente:
    "25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non
e'  trasferita  alla  Riscossione  Spa  o  alle  sue  partecipate, il
personale  delle  societa' concessionarie addetto a tali attivita' e'
trasferito,  con  le  stesse  garanzie  previste  dai  commi 16, 17 e
19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attivita'.".


        Rivalutazione di beni d'impresa e di aree edificabili

   469.  La  rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni,
di  cui  alla  sezione Il del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342,   e   successive   modificazioni,   ad   esclusione  delle  aree
fabbricabili   di   cui  al  comma  473,  puo'  essere  eseguita  con
riferimento  a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2004, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio  successivo  per  il  quale il termine di approvazione
scade  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente
legge.


           Decorrenza del maggior valore da rivalutazione

   470.  Il  maggiore  valore  attribuito in sede di rivalutazione si
considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e  dell'IRAP  a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con
riferimento al quale e' stata eseguita.


                    Aliquote imposta sostitutiva

   471.  L'imposta  sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento
per  i  beni  ammortizzabili  e  del  6  per  cento  per  i  beni non
ammortizzabili,  e'  versata entro il termine di versamento del saldo
delle   imposte   sui  redditi  relative  al  periodo  d'imposta  con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita.


  Saldo di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

   472.  Il  saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP,  nella  misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di  interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


        Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate

   473.  Le  disposizioni  degli  articoli  da 10 a 15 della legge 21
novembre   2000,   n.  342,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,
limitatamente   alle   aree  fabbricabili  non  ancora  edificate,  o
risultanti  tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti,
incluse  quelle  alla  cui  produzione  o  al  cui scambio e' diretta
l'attivita'  d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo  all'esercizio  in  corso  alla  data  del  31 dicembre 2004
ovvero,  per  i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi semplificati di
contabilita',  essere annotati alla medesima data nei registri di cui
agli  articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione
deve  riguardare  tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa
categoria  omogenea;  a  tal fine si considerano comprese in distinte
categorie   le   aree   edificabili   aventi   diversa   destinazione
urbanistica.


Condizioni  per  la rivalutazione: utilizzazione edificatoria entro i
                       cinque anni successivi

   474.  La  disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione
che   l'utilizzazione   edificatoria   dell'area,   ancorche'  previa
demolizione  del  fabbricato  esistente,  avvenga entro i cinque anni
successivi    all'effettuazione    della    rivalutazione;    trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I
termini  di  accertamento  di  cui  all'articolo  43  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  decorrono  dalla  data  di utilizzazione edificatoria
dell'area.


     Imposta sostitutiva per le aree fabbricabili non edificate

   475.  L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento,
deve  essere  obbligatoriamente  versata  in  tre rate annuali, senza
pagamento  di  interessi,  entro  il  termine di versamento del saldo
delle   imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo  i  seguenti
importi:
    a) 40 per cento nel 2006;
    b) 35 per cento nel 2007;
    c) 25 per cento nel 2008.


            Richiamo a normativa secondaria gia' vigente

   476.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
469  e  473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita'
stabilite  dai  regolamenti  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
finanze   13   aprile  2001,  n.  162,  e  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.


Conferma   della   possibilita'   di   utilizzo  di  ufficiali  della
          riscossione per concessionari riscossione locale

   477.  Per  il  potenziamento  dell'attivita'  di riscossione delle
entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
degli  obiettivi  inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo
effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti
soggetti   allo   stesso,  le  disposizioni  dell'articolo  4,  comma
2-decies,  del  decreto-legge  24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,  si
interpretano  nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  previsto  dal  medesimo  comma  non  possono  essere esercitate
esclusivamente  le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies
e  2-nonies  del  medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita'
esclusivamente   per   i   concessionari  iscritti  all'albo  di  cui
all'articolo  53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di
continuare  ad  avvalersi  delle  facolta'  previste  dalla normativa
vigente,  compreso  quanto  previsto  ai  sensi  dei commi 2-sexies e
2-septies  del  citato  articolo  4,  nonche'  di  procedere anche ad
accertamento,  liquidazione  e riscossione, volontaria o coattiva, di
tutte   le   entrate   degli  enti  pubblici,  comprese  le  sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le
modalita'  ordinariamente  previste  per la gestione e riscossione di
entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.


Rinnovo  contratti  di  locazione  stipulati da amministrazione dello
                          Stato con privati

   478.  A  fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di
locazione  stipulati  dalle  amministrazioni  dello Stato per proprie
esigenze  allocative  con  proprietari  privati sono rinnovabili alla
scadenza  contrattuale,  per  la  durata  di sei anni a fronte di una
riduzione,  a  far  data  dal  1°  gennaio 2006, del 10 per cento del
canone   annuo   corrisposto.   In   caso   contrario   le   medesime
amministrazioni   procederanno,   alla  scadenza  contrattuale,  alla
valutazione di ipotesi allocative meno onerose.


Commissione   per   la   verifica  di  congruita'  delle  valutazioni
                    tecnico-economico-estimativa

   479.   Al   fine   di   ottimizzare   le  attivita'  istituzionali
dell'Agenzia   del   demanio  di  cui  all'articolo  65  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
operante,  nell'ambito  dell'Agenzia  medesima, la Commissione per la
verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimativa
con  riferimento  a  vendite,  permute,  locazioni  e  concessioni di
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  e ad acquisti di immobili per
soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonche' ai fini
del  rilascio  del  nulla  osta  per locazioni passive riguardanti le
stesse  amministrazioni  dello  Stato  nel  rispetto  della normativa
vigente.


Progetti   per  investimenti  e  per  dotazioni  infrastrutturali  da
                 finanziare anche con risorse INAIL

   480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di
investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali,
le  regioni,  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali,  nonche'  gli  enti  inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  possono  presentare,  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  specifici  progetti  da
finanziare  anche  a  valere  sulle  risorse  iscritte  nel  bilancio
dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi
sessanta  giorni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  sono  approvati  i  progetti ammissibili nel rispetto degli
obiettivi   stabiliti  con  riferimento  al  patto  di  stabilita'  e
crescita.


                      Fondi comuni immobiliari

   481.  All'articolo  7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    "2-bis.  Qualora  le  quote  dei  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  di  cui  all'articolo  6,  comma  1, siano immesse in un
sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai
sensi  dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24  febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata,
alle  medesime  condizioni  di  cui ai commi precedenti, dai soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o  indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato
nonche'  dai  soggetti  non  residenti  aderenti  a  detto sistema di
deposito  accentrato  ovvero  a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
    2-ter.  I  soggetti  non residenti di cui al comma 2-bis nominano
quale  loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa'
di  intermediazione  mobiliare  residente nel territorio dello Stato,
una  stabile  organizzazione  in  Italia  di  banche  o di imprese di
investimento   non   residenti,   ovvero  una  societa'  di  gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.  Il  rappresentante  fiscale risponde dell'adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia, e provvede
a:
     a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
     b)    fornire,    entro    quindici   giorni   dalla   richiesta
dell'Amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento utile per
comprovare  il  corretto  assolvimento  degli obblighi riguardanti la
suddetta ritenuta".


                    Alienazione immobili militari

   482.  Fermo  quanto  previsto  ai  sensi del comma 5, il Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  dei  lavori  e del demanio, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio,  individua  con  apposito  decreto  gli immobili militari da
alienare secondo le seguenti procedure:
    a)  le  alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
in  deroga  alla  legge  24  dicembre  1908,  n.  783,  e  successive
modificazioni,  e  al  regolamento  di cui al regio decreto 17 giugno
1909,  n.  454,  nonche' alle norme della contabilita' generale dello
Stato,  fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico
contabile,  sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione  generale  dei  lavori e del demanio che puo' avvalersi del
supporto  tecnico-operativo  di  societa' pubblica o a partecipazione
pubblica  con  particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
    b)  la  determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
e'  decretata  dalla  Direzione  generale  dei  lavori e del demanio,
previo  parere  di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata  dal  Ministro  della  difesa,  presieduta  da un magistrato
amministrativo  o  da un avvocato dello Stato e composta da esponenti
dei  Ministeri  della difesa e dell'economia e delle finanze, nonche'
da  un  esperto  in  possesso  di  comprovata  professionalita' nella
materia.  Con  la  stessa determinazione, per i beni valorizzati sono
stabiliti   i   criteri   di   assegnazione  agli  enti  territoriali
interessati  dal  procedimento  di  una quota, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla
vendita degli immobili valorizzati;
    c)  i  contratti  di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal  Ministero  della  difesa.  L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute   esigenze   di  carattere  istituzionale  dello  stesso
Ministero;
    d)  le  alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate  a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato   ai   sensi   della   lettera   b),   sia   inferiore  a
quattrocentomila euro;
    e)  ai  fini  delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere,  con  cessazione  del  carattere  demaniale, il Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo  12,  comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali e del
paesaggio,  di  cui  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco  di  tali  immobili  al  Ministero per i beni e le attivita'
culturali   che   si   pronuncia,  entro  il  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
alla  verifica  dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo,  le  parti  degli  immobili  stessi  soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma  2,  del  citato  codice.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale
interesse,   l'accertamento  della  relativa  condizione  costituisce
dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  13  dello  stesso codice. Le
approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al
decreto  legislativo  n.  42  del 2004 sono rilasciate o negate entro
novanta  giorni  dalla  ricezione  della istanza. Le disposizioni del
citato  codice  di  cui  al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.


                     Concessioni idroelettriche

   483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
     "l.   L'amministrazione  competente,  cinque  anni  prima  dello
scadere  di  una  concessione  di  grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico  e  nei  casi  di  decadenza,  rinuncia e revoca, fermo
restando  quanto  previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
idroelettrico,  indice  una  gara  ad evidenza pubblica, nel rispetto
della  normativa  vigente e dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza,    liberta'   di   stabilimento,   trasparenza   e   non
discriminazione,   per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso  della
concessione  per un periodo di durata trentennale, avendo particolare
riguardo  ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o
della potenza istallata.
     2.  Il  Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, sentito il
gestore  della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio
provvedimento  i  requisiti  organizzativi  e  finanziari  minimi,  i
parametri  di aumento dell'energia prodotta e della potenza istallata
concernenti la procedura di gara";
    b) i commi 3 e 5 sono abrogati.


               Mercato interno dell'energia elettrica

   484.  E'  abrogato  l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.


              Concessioni di derivazione idroelettrica

   485.  In  relazione  ai  tempi  di  completamento  del processo di
liberalizzazione   e   integrazione   europea   del  mercato  interno
dell'energia  elettrica,  anche per quanto riguarda la definizione di
principi  comuni  in  materia di concorrenza e parita' di trattamento
nella  produzione  idroelettrica,  tutte  le  grandi  concessioni  di
derivazione  idroelettrica,  in  corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date
di  scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto
legislativo  16  marzo  1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui
interventi  di  ammodernamento degli impianti, come definiti al comma
487.


            Canone dovuto dai titolari della concessione

   486.  Il  soggetto  titolare  della  concessione versa entro il 28
febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo
unico,  riferito  all'intera  durata  della concessione, pari a 3.600
euro  per  MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal
canone affluiscono all'entrata del bilancio delle Stato per l'importo
di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.


                       Ammodernamento impianti

   487.  Ai  fini  di  quanto  previsto dal comma 485, si considerano
congrui  interventi  di  ammodernamento  tutti gli interventi, non di
manutenzione  ordinaria  o  di mera sostituzione di parti di impianto
non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1°
gennaio  1990  e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un
miglioramento    delle    prestazioni   energetiche   ed   ambientali
dell'impianto  per  una spesa complessiva che, attualizzata alla data
di  entrata  in  vigore  della  presente legge sulla base dell'indice
Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1
euro  per  ogni  MWh  di  produzione netta media annua degli impianti
medesimi.  Per  le concessioni che comprendano impianti di pompaggio,
la  produzione  media  netta  annua di questi ultimi va ridotta ad un
terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare
nell'ambito della derivazione.


                         Autocertificazione

   488.  I  titolari  delle  concessioni,  a  pena  di nullita' della
proroga,  autocertificano entro 6 mesi dalle scadenze di cui ai commi
precedenti  l'entita'  degli  investimenti  effettuati  o  in corso o
deliberati  e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi
successivi   le  amministrazioni  competenti  possono  verificare  la
congruita'    degli    investimenti   autocertificati.   Il   mancato
completamento  nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati
o in corso e' causa di decadenza della concessione.


Previsioni   contenute   nel   bando   di  gara  per  le  concessioni
                           idroelettriche

   489.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, commi primo
e  secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,
n.  1775,  il bando di gara per concessioni idroelettriche puo' anche
prevedere  il  trasferimento  della  titolarita'  del  ramo d'azienda
relativo  all'esercizio  della  concessione,  comprensivo  di tutti i
rapporti    giuridici,    dal   concessionario   uscente   al   nuovo
concessionario,  secondo modalita' dirette a garantire la continuita'
gestionale   e   ad   un   prezzo,   entrambi   predeterminati  dalle
amministrazioni  competenti  e dal concessionario uscente prima della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.


            Mancato accordo sul prezzo della concessione

   490.  In  caso  di  mancato  accordo  si  provvede  alle  relative
determinazioni  attraverso  tre  qualificati  e indipendenti soggetti
terzi  di  cui  due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti,
che  ne  sopportano  i relativi oneri, ed il terzo dal Presidente del
tribunale    territorialmente   competente,   che   operano   seconde
sperimentate  metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di
mercato.


         Competenza statale delle concessioni idroelettriche

   491.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
competenza  legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117,
secondo  comma,  lettera  e)  della Costituzione e attuano i principi
comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data
4 gennaio 2004.


                        Norme di adeguamento

   492.  Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri
ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.


                   Sogin-componente tariffaria A2

   493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311, a decorrere dall'anno 2006, sono
assicurate  maggiori  entrate,  pari  a  35  milioni  di  euro annui,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
elettrica,  definito  ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo  16  marzo  1999,  n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.


             Funzioni amministrative provincie autonome

   494.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti
erariali  per  le  funzioni  amministrative  trasferite in attuazione
della  legge  15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che
gia'  fruiscono  dell'integrale  finanziamento  a carico del bilancio
dello  Stato  per  le  medesime  funzioni.  A  valere  sulle  risorse
derivanti   dall'attuazione   del  presente  comma,  i  trasferimenti
erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di
Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.


                        Plusvalenze immobili

   495. Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale,
l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
quote  significative  delle  loro  risorse  al  settore delle vendite
immobiliari,  avvalendosi delle facolta' rispettivamente previste dal
titolo  IV  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  e  dagli  articoli 51 e 52 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.


           Cessioni a titolo oneroso di immobili e terreni

   496.  In  caso  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di beni immobili
acquistati  o  costruiti  da  non  piu'  di cinque anni, e di terreni
suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli strumenti
urbanistici   vigenti  al  momento  della  cessione,  all'atto  della
cessione  e  su  richiesta  della parte venditrice resa al notaio, in
deroga  alla  disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  sulle  plusvalenze  realizzate si applica un'imposta,
sostituiva  dell'imposta  sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito
della  richiesta,  il  notaio  provvede  anche  all'applicazione e al
versamento  dell'imposta  sostitutiva  della  plusvalenza  di  cui al
precedente  periodo,  ricevendo  la  provvista dal cedente. Il notaio
comunica  altresi'  all'Agenzia  delle  entrate  i dati relativi alle
cessioni  di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia.


Base  imponibile  dell'imposta  di  registro per cessioni tra persone
                               fisiche

   497.  In  deroga  alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per
le  sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio
di  attivita'  commerciali,	artistiche  o  professionali,  aventi  ad
oggetto  immobili  ad  uso  abitativo e relative pertinenze, all'atto
della  cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio,
la  base  imponibile  ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo  52,  commi  4  e  5,  del citato testo unico di cui al
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   n.  131  del  1986,
indipendentemente  dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli
onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.


                     Esclusione da accertamento

   498.  I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi  496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei
loro  confronti  non trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.


    Programmazione fiscale per imprenditori e lavoratori autonomi

   499.  E' introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in
corso  al  l°  gennaio  2006, l'istituto della programmazione fiscale
alla  quale  possono  accedere  i titolari di reddito d'impresa e gli
esercenti  arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o
i  parametri  per  il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.
L'accettazione     della     programmazione     fiscale     determina
preventivamente,   per  un  triennio,  o  fino  alla  chiusura  della
liquidazione,   se   di   durata   inferiore,   per  le  societa'  in
liquidazione,   la   base  imponibile  caratteristica  dell'attivita'
svolta:
    a)  da  assumere  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  con una
riduzione  della  imposizione  fiscale  e  contributiva  per  la base
imponibile eccedente quella programmata;
    b)  da  assumere  ai fini della imposta regionale sulle attivita'
produttive.


               Esclusione della programmazione fiscale

   500.  Non  sono  ammessi alla programmazione fiscale i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
    a)   per   i   quali   sussistano   cause   di  esclusione  o  di
inapplicabilita'  degli  studi  di  settore  o  dei  parametri per il
periodo di imposta in corso al l° gennaio 2004;
    b)  che  svolgono  dal  1°  gennaio 2005 una attivita' diversa da
quella esercitata nell'anno 2004;
    c)   che   hanno   omesso  di  dichiarare  il  reddito  derivante
dall'attivita'  svolta  nel  periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004   o   che  hanno  presentato  per  tale  periodo  d'imposta  una
dichiarazione   dei   redditi  o  IRAP  con  dati  insufficienti  per
l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
    d)  che  hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione ai fini
dell'imposta  sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2004 o che
hanno  presentato  per  tale  annualita'  una  dichiarazione con dati
insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 501;
    e)  che  hanno  omesso  di  comunicare  i  dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  o  dei parametri per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.


                     Proposta di programmazione

   501.   La   proposta  individuale  di  programmazione  fiscale  e'
formulata   sulla   base   di   elaborazioni   operate  dall'anagrafe
tributaria,  tenendo  conto  delle risultanze dell'applicazione degli
studi   di   settore   e   dei  parametri,  dei  dati  sull'andamento
dell'economia  nazionale per distinti settori economici di attivita',
della  coerenza  dei  componenti  negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.


            Perfezionamento della programmazione fiscale

   502.  La  programmazione  fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruita'  dei  ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore   o   dei   parametri  per  ciascun  periodo  d'imposta,  con
l'accettazione  di  importi,  proposti  al  contribuente dall'Agenzia
delle  entrate,  che  individuano  per un triennio la base imponibile
caratteristica   dell'attivita'   svolta,   esclusi   gli   eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
La  notifica effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali
di  constatazione  con esito positivo, redatti a seguito di attivita'
istruttorie  effettuate  ai  sensi  degli articoli 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e 52 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
avvisi   di   accertamento   o   rettifica,   nonche'  di  inviti  al
contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 19
giugno  1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul  valore  aggiunto  o  dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in
corso  al  1°  gennaio 2004, comporta che la proposta di cui al comma
501 sia formulata dall'Ufficio, su iniziativa del contribuente.


 Accettazione della programmazione fiscale da parte del contribuente

   503.  L'accettazione  della  proposta di programmazione fiscale e'
comunicata  dal  contribuente  entro il 16 ottobre 2006; nel medesimo
termine  la proposta puo' essere altresi' definita in contraddittorio
con  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate, anche con
l'assistenza  degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e
3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22   luglio   1998,  n.  322,  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il
contribuente  sia in grado di documentare la non correttezza dei dati
contabili  e  strutturali  presi  a  base  per  la formulazione della
proposta.


Effetti  della programmazione fiscale ai fini dell'accertamento delle
      imposte dirette, dell'Irap e dei contributi previdenziali

   504.   Per   i   periodi   d'imposta  oggetto  di  programmazione,
relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti
o professioni:
    a)   sono   inibiti   i   poteri   spettanti  all'amministrazione
finanziaria  sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
    b)  per  la  parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al
reddito  complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonche' quella
applicabile  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa', sono
ridotte di 4 punti percentuali;
    c)  i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la
parte  programmata,  fatto  salvo  il minimale reddituale previsto ai
fini   contributivi;   restano   salve   le  prerogative  degli  enti
previdenziali di diritto privato, nonche' la facolta' di effettuare i
versamenti su base volontaria;
    d)  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive si applica
esclusivamente per la parte programmata.


          Effetti della programmazione fiscale ai fini IVA

   505. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 504, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto:
    a)  il  contribuente  assolve ordinariamente a tutti gli obblighi
formali  e  sostanziali  previsti  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, e
dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
    b)  all'ammontare  degli  eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare  rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si
applica,  tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta   ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle  operazioni
imponibili,  diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni  di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
    c)   sono   inibiti   i   poteri   spettanti  all'amministrazione
finanziaria  in  base  alle  disposizioni  di  cui  agli articoli 54,
secondo  comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.


 Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento parziale

   506.  In  caso  di  divergenza  tra  gli  importi risultanti dalle
dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare nella
dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia
delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito
oggetto  della  programmazione  nonche',  per  l'imposta  sul  valore
aggiunto,  in  ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o
compensi  caratteristici  a  base  della  stessa, salve le ipotesi di
documentati  accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima
ipotesi  trova  applicazione  il  procedimento  di  accertamento  con
adesione  previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione  di  cui  al presente comma si applica anche nel caso di
mancato  adeguamento  alle  risultanze  degli  studi di settore o dei
parametri.


 Esclusione da inibizione poteri accertativi: accertamento induttivo

   507.  L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma,
lettere  a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  e  all'articolo  55,  secondo  comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni,  e  le  disposizioni  di cui al comma 504,
lettere  b),  c)  e  d),  non  operano  qualora il reddito dichiarato
differisca  da  quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti
gli  obblighi  sostanziali di cui al comma 505, lettera a), ovvero il
contribuente  non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai
fini  delle  imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di
cui   al  comma  504,  lettere  b),  c)  e  d),  qualora  il  reddito
effettivamente  conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello
dichiarato.  L'inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a),
e 505, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c)  e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano
le  fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.


             Esclusione da inibizione poteri accertativi

   508. Salva l'applicazione del comma 503, nei casi in cui a seguito
di    controlli    e    segnalazioni,    anche   di   fonte   esterna
all'amministrazione  finanziaria,  emergano dati ed elementi difformi
da  quelli  comunicati  dal contribuente, qualora presi a base per la
formulazione  della  proposta,  o siano constatate, per il periodo di
imposta  2004,  condotte  che  integrano  le  fattispecie di cui agli
articoli  da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n.  74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui
ai  commi 504, lettera a), e 505, lettera c), nonche' le disposizioni
di  cui  al comma 504, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al
presente  comma  non  operano  qualora  la  difformita'  dei  dati ed
elementi  sia  di  scarsa  entita' tale da determinare una variazione
degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi
restando  la  maggiore  imposta  comunque  dovuta  nonche' i relativi
interessi.


Cessazione effetti della Programmazione fiscale in caso di variazione
                        reddito nel triennio

   509.  Nel  caso  in cui l'attivita' effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa
di  avere  effetto  dal  periodo  d'imposta nel corso del quale si e'
verificata  la  variazione.  Con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, di natura non regolamentare, e' possibile individuare
le    singole    categorie   di   contribuenti   nei   cui   riguardi
progressivamente,  nel  corso  del  triennio,  decorre l'applicazione
della  programmazione  fiscale  e,  conseguentemente, rideterminare i
periodi  d'imposta  di  cui  al comma 500, per i contribuenti nei cui
confronti  la  programmazione  fiscale  opera  a decorrere da periodi
d'imposta  diversi  da  quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro  dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sono  approvate  le  note  metodologiche  per  la  formulazione della
proposta  di  cui  al  comma  501.  Con  provvedimento  del direttore
dell'Agenzia  delle entrate sono definite le modalita' di invio delle
proposte,  anche  in  via  telematica,  direttamente  al contribuente
ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi
2-bis  e  3,  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' le modalita' di adesione.


             Proposta di adeguamento per anni pregressi

   510.  Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione
di  cui  al  comma  499, l'Agenzia delle entrate formula altresi' una
proposta  di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo,
nonche'  della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive,  relativi  ai  periodi di imposta in corso al 31 dicembre
2003  ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state
presentate  entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o
compensi   determinati   a   seguito   di   elaborazioni   effettuate
dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 501.


               Imposta sostitutiva per anni pregressi

   511.  Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le societa'
di  capitali  che  non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli  articoli  115  e  116  del  testo  unico  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, una imposta
sostitutiva  delle  imposte sui redditi, delle relative addizionali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, del 28 per cento e
per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.


                       IVA per anni pregressi

   512. L'accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto determinata applicando
all'ammontare  dei  maggiori  ricavi  o  compensi, tenuto conto della
esistenza  di  operazioni  non  soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi   speciali,  l'aliquota  media  risultante  dal  rapporto  tra
l'imposta  relativa  alle  operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa  alle  cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.


                    Versamenti per anni pregressi

   513. L'adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti
che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si
perfeziona  con  il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione  dell'istituto  previsto dal comma 499, degli importi di
cui  ai  commi  511 e 512. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi
calcolati  a  titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere
inferiori  a  3.000 euro per le societa' di capitali e 1.500 euro per
gli  altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni
ed interessi.


               Rateizzazione, versamento e riscossione

   514.   Qualora   gli   importi  da  versare  complessivamente  per
l'adeguamento  di  cui  al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro
per  le  societa' di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il
50  per  cento  dell'importo  eccedente  puo' essere versato entro il
successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal  giorno  successivo  alla  data  di  cui  al  comma 513. L'omesso
versamento  nei termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia  della  definizione;  per  il  recupero delle somme non
corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo,
a  titolo  definitivo,  nonche' alla notifica delle relative cartelle
entro  il  31  dicembre  del  secondo  anno successivo al termine del
versamento,  ed  e'  dovuta  una  sanzione pari al 30 per cento delle
somme  non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro  i  30  giorni  successivi  alle  rispettive  scadenze,  e  gli
interessi  legali.  Non e' applicabile l'istituto del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


      Ulteriore azione accertatrice: accertamento con adesione

   515. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 510 rende
applicabili  le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.


                    Esclusione rilevanza perdite

   516.  L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma
510  esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti  dalla  dichiarazione.  E  pertanto  escluso  e, comunque,
inefficace  il  riporto  a  nuovo delle predette perdite. E' altresi'
escluso  il  riporto  al  periodo  d'imposta  successivo  del credito
d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative
ai  periodi  d'imposta  oggetto  di  definizione, nonche' il rimborso
risultante dalle medesime dichiarazioni.


              Applicabilita' accertamento con adesione

   517.  La  notifica  effettuata entro il 31 dicembre antecedente il
primo  anno  di applicazione dell'istituto previsto dal comma 499, di
processi  verbali  di  constatazione  con  esito  positivo, redatti a
seguito  di  attivita' istruttorie effettuate ai sensi degli articoli
33  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  di  avvisi  di  accertamento o rettifica, nonche' di
inviti   al   contraddittorio  di  cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,  ai  fini  delle imposte sui
redditi,   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  ovvero  dell'imposta
regionale  sulle  attivita' produttive, relativi ai periodi d'imposta
di  cui  al  comma  510,  comporta  l'integrale  applicabilita' delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.


              Esclusione da adeguamento anni pregressi

   518. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 510 i soggetti:
    a)   per   i   quali   sussistano   cause   di  esclusione  o  di
inapplicabilita' degli studi di settore o dei parametri per i periodi
di imposta di cui al comma 510;
    b)  che  non  erano in attivita' in uno dei periodi di imposta di
cui al comma 510;
    c)   che   hanno   omesso  di  dichiarare  il  reddito  derivante
dall'attivita'  svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o
che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei
redditi  ed  IRAP  con  dati  insufficienti  per l'elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
    d)  che  hanno  omesso  di  presentare  la  dichiarazione ai fini
dell'imposta  sul valore aggiunto per le annualita' d'imposta oggetto
di  definizione  o  che  hanno  presentato  per  tali  annualita' una
dichiarazione   con   dati  insufficienti  per  l'elaborazione  della
proposta di cui al comma 510;
    e)  che  hanno  omesso  di  comunicare  i  dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  o  dei  parametri per i
periodi di imposta di cui al comma 510;
    f)  nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre
antecedente  il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal
comma  499,  per  i  periodi  di imposta di cui al comma 510 e per le
annualita' di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano
le  fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.


           Soppressione Pianificazione fiscale concordata

   519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da
387  a  398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I contribuenti che
si  avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i
versamenti  in  acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP  in  base  alle  imposte  dovute  per  il  medesimo periodo
d'imposta  tenendo  conto  della  maggiore  base imponibile derivante
dalla programmazione medesima.


         Implementazione attivita' di contrasto all'evasione

   520.  L'Agenzia  delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
di  contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non
trova applicazione la programmazione fiscale.


                 Ammortamento avviamento in 18 anni

   521.  All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, come
modificato   dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248,  le  parole: "un ventesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo".


Riduzione  quote  di  ammortamento  beni  strumentali per l'esercizio
                      delle attivita' regolate

   522.  Nell'articolo  11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2  dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", e riducendo il risultato del 20 per cento".


    Potenziamento azione vigilanza Ministero lavoro, INPS e INAIL

   523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto
nazionale  della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  fermo
restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive e secondo
quanto  previsto  dal  decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in
materia  di  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza, conseguono
maggiori   diritti  accertati  per  contributi  obbligatori  e  premi
assicurativi  evasi  nonche'  per sanzioni amministrative e civili. A
tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e
l'INAIL,  nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in
materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione
di  appositi piani di intervento, anche mediante attivita' congiunta,
finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori
a  maggiore  rischio  di  evasione  ed  elusione contributiva nonche'
attraverso  un  incremento  dell'impiego  delle risorse del personale
ispettivo   nella   attivita'  di  contrasto  al  lavoro  sommerso  e
irregolare  in  misura  non  inferiore  al  20  per cento medio annuo
rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.


Assunzioni personale presso il Ministero del lavoro e delle politiche
                               sociali

   524.  Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  e' altresi' autorizzato, in deroga al divieto di
procedere  a  nuove  assunzioni  disposto  dall'articolo 1, comma 95,
della  legge  30  dicembre  2004  n. 311, ad assumere i vincitori dei
concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente  con  decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del
16  novembre  2004,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale, 4a Serie
Speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
milioni  di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno   2007,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della
legge  17  maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo
9,  comma  1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a 5 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2005.  La  finalizzazione  di  cui
all'articolo  3,  comma  8,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.


        Definizione di apparecchi idonei per il gioco lecito

   525.  Il  comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
     a)  quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni, si
attivano  con  l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti  di  pagamento  elettronico  definiti con provvedimenti del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  nei  quali  gli  elementi  di  abilita'  o
intrattenimento  sono  presenti  insieme  all'elemento  aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e'  di  quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in denaro,
ciascuna  comunque  di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio
in  modo  non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
     b)   quelli,   facenti   parte  della  rete  telematica  di  cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
si  attivano  esclusivamente  in  presenza  di  un collegamento ad un
sistema  di  elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con
regolamento  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto
con  il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
      1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
      2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
      3)  l'importo  massimo  e  le  modalita'  di  riscossione delle
vincite;
      4)  le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
      5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione  del  giocatore  da
adottare sugli apparecchi;
      6)  le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e
degli  altri  punti  autorizzati  alla  raccolta  di giochi nei quali
possono  essere  installati  gli  apparecchi  di  cui  alla  presente
lettera".	


   Applicazione di un prelievo erariale unico sulle somme giocate

   526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
del  testo  unico  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  si  applica  un  prelievo erariale unico,
fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore all'8
per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate.


       Termini e modalita' di assolvimento del prelievo unico

   527.  All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
    "13-bis.  Con  provvedimenti  del Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, sono
definiti  i  termini  e  le  modalita'  di  assolvimento del prelievo
erariale  unico  relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti
dall'articolo  110,  comma 6, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".


Nulla   osta  rilasciato  dell'amministrazione  finanziaria  per  gli
            apparecchi da divertimento e intrattenimento

   528.  All'articolo  38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  e  successive  modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".


              Requisiti per il rilascio del nulla osta

   529.  All'articolo  38  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  Ai  fini  del  rilascio  dei nulla osta di cui ai precedenti
commi, e' necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo
86,  terzo  comma,  lettera  a) o b), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".


Modifiche  alla  disciplina relativa alla concessione per la gestione
                telematica degli apparecchi da gioco

   530.  Entro  il  1°  luglio  2006 e secondo modalita' definite con
provvedimenti   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
    a)  gli  apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del  testo  unico  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi
pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
dotati  di  apparati  per  la connessione alla rete telematica di cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e
della  trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti
dei  suddetti  apparati  sono  definiti  entro  un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
    b)  il  canone  di  concessione  previsto  dalla  convenzione  di
concessione  per la conduzione operativa della rete telematica di cui
all'articolo   14-bis   del   citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  640  del  1972, e' fissato nella misura dello 0,8 per
cento delle somme giocate;
    c)  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai
concessionari  della  rete telematica un compenso, fino ad un importo
massimo  dello  0,5  per  cento  delle  somme  giocate,  definito  in
relazione:
     1)  agli  investimenti  effettuati in ragione di quanto previsto
dalla lettera a);
     2)  ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco.


                 Calcolo del prelievo erariale unico

   531.  A  partire  dal  1°  luglio 2006, il prelievo erariale unico
sulle  somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera  a),  del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12
per cento delle somme giocate.


                           Rete telematica

   532.   In  relazione  agli  interventi  previsti  dal  comma  530,
necessari  ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis,
comma  4,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640
del  1972,  e  successive modificazioni, il termine della concessione
per  la conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31
ottobre 2010.


     Requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate

   533.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  l'Amministrazione  autonoma dei
monopoli  di  Stato  definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti
che  devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta
delle   giocate  dai  concessionari  della  rete  telematica  di  cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31
marzo  2006,  i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco
dei soggetti incaricati.


         Licenza per gli apparecchi e i congegni automatici

   534.  Il  terzo  comma  dell'articolo 86 del testo unico di cui al
regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente.
   "Relativamente    agli    apparecchi    e   congegni   automatici,
semiautomatici  ed  elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,
la licenza e' altresi' necessaria:
    a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
    b)   per  l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,  anche
indiretta;
    c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi
da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma  o  di  cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati".


                       Comunicazioni dell'AAMS

   535.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorita' e della
polizia  giudiziaria  ove  il  fatto  costituisca  reato, comunica ai
fornitori  di  connettivita'  alla rete Internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione    ad    esse    forniscono   servizi   telematici   o   di
telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di
giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici  con vincite in denaro in
difetto  di  concessione,  autorizzazione,  licenza  od  altro titolo
autorizzatorio  o  abilitativo o, comunque, in violazione delle norme
di  legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti
dall'Amministrazione stessa.


            Obblighi dei destinatari delle comunicazioni

   536.  I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire
l'utilizzazione  delle  reti, delle quali sono gestori o in relazione
alle  quali  forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle
scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535, adottando a
tal fine misure tecniche idonee in conformita' a quanto stabilito con
uno  o piu' provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


               Sanzioni per violazione degli obblighi

   537.  In  caso  di violazione dell'obbligo di cui al comma 536, si
applica  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000
euro  per  ciascuna  violazione  accertata. L'autorita' competente e'
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


              Cooperazione tra forze di polizia e AAMS

   538.  La  Polizia  postale  e  delle telecomunicazioni ed il Corpo
della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti
dal  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68, cooperano con il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi  536  e  537,  secondo  i  criteri  e  le modalita' individuati
dall'Amministrazione  stessa d'intesa con il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza.


        Previsione di rilascio dell'autorizzazione dell'AAMS

   539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n.
401,  dopo  le  parole:  "apposita  autorizzazione", sono inserite le
seguenti:   "del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".


Esposizione  tabella  con indicazione giochi d'azzardo nonche' giochi
                        vietati del questore

   540.  Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
    "1.  In  tutte  le  sale  da  biliardo  o  da gioco e negli altri
esercizi,  compresi  i  circoli privati, autorizzati alla pratica del
gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo
visibile  una  tabella,  predisposta  ed  approvata  dal  questore  e
vidimata  dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
quale  sono  indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni  ed  i  divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle
sale  da  biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario".


               Luogo di installazione degli apparecchi

   541.  Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
    "3.  L'installazione  degli  apparecchi  di cui ai commi 6 e 7 e'
consentita  esclusivamente  negli  esercizi  commerciali o pubblici o
nelle   aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei  circoli  privati  ed
associazioni  autorizzati  ai  sensi  degli  articoli 86 o 88 ovvero,
limitatamente  agli  apparecchi  di cui al comma 7, alle attivita' di
spettacolo  viaggiante  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 69, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".


       Sanzioni amministrative per i gestori degli apparecchi

   542.  All'articolo  110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
    "8-bis.  Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000
euro  e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a
quindici  giorni  e'  punito  chiunque, gestendo apparecchi di cui al
comma  6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma
8".


         Ulteriori sanzioni previste per il gioco d'azzardo

   543.  Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
    "9.  Ferme  restando  le sanzioni previste per il gioco d'azzardo
dal codice penale:
     a)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti  alle  caratteristiche  ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di  detti  commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
     b)  chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli all'uso sul
territorio  nazionale,  apparecchi  e  congegni di cui ai commi 6 e 7
sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
     c)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od
in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi o
congegni  non  rispondenti  alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
amministrative  attuative  di  detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   da  1.000  a  6.000  euro  per  ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo  l'uso  in  luoghi  pubblici  od  aperti al pubblico o in
circoli  ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e  nelle  disposizioni  di legge ed amministrative attuative di detti
commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi;
     d)  chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o  comunque  consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o
in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi e
congegni   per   i   quali   non  siano  stati  rilasciati  i  titoli
autorizzatori  previsti  dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
     e)  nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle
lettere  a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  la  possibilita'  di rilasciare all'autore della
violazione   titoli  autorizzatori  concernenti  la  distribuzione  o
l'installazione  di  apparecchi da intrattenimento, per un periodo di
cinque anni;
     f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i
congegni  non  siano  apposti  su  ogni  apparecchio,  si  applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".


Confisca  per  gli  apparecchi,  sprovvisti di titoli autorizzatori e
             rapporto al Prefetto in caso di violazioni

   544.  All'articolo  110 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti:
    "9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati
i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che
non  siano  rispondenti  alle  caratteristiche  ed  alle prescrizioni
indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
amministrative  attuative  di detti commi, e' disposta la confisca ai
sensi  dell'articolo  20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n.  689.  Nel  provvedimento  di  confisca e' disposta la distruzione
degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con  le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso.
    9-ter.  Per  la  violazione  del  divieto  di  cui  al comma 8 il
rapporto  e'  presentato  al  prefetto territorialmente competente in
relazione  al  luogo  in  cui e' stata commessa la violazione. Per le
violazioni  previste  dal  comma  9  il  rapporto  e'  presentato  al
direttore  dell'ufficio  regionale  dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competente per territorio.
    9-quater.  Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le
pene  pecuniarie  di  cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168".


              Sospensione della licenza per i titolari

   545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
    "10.  Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza  ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  25  agosto 1991, n. 287, le licenze o
autorizzazioni  sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, sono revocate dal sindaco
competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita' previste
dall'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio   1977,   n.  616,  e  successive  modificazioni.  I  medesimi
provvedimenti  sono  disposti dal questore nei confronti dei titolari
della licenza di cui all'articolo 88".


       Sospensione della licenza per gli autori degli illeciti

   546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio
decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
    "11.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 100, il questore,
quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione
al  numero  degli  apparecchi  installati  ed alla reiterazione delle
violazioni,  sospende  la  licenza  dell'autore degli illeciti per un
periodo  non  superiore  a  quindici giorni, informandone l'autorita'
competente  al  rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma
del  presente  comma,  e'  computato  nell'esecuzione  della sanzione
accessoria".


  Sanzioni in caso di violazioni antecedenti all'entrata in vigore

   547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo
unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni,  commesse  in data antecedente alla data di entrata in
vigore  della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al
tempo delle violazioni stesse.


       Controllo automatico dei versamenti da parte dell'AAMS

   548.  Dopo  l'articolo  14-bis  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti.
    "Art.  14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad
apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito). - 1. Avvalendosi di
procedure  automatizzate,  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato  esegue,  entro  il  31  dicembre del secondo anno successivo a
quello  di  scadenza  del  termine  per il pagamento dell'imposta, il
controllo   dei   versamenti  effettuati  dai  contribuenti  per  gli
apparecchi  e  congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo
unico  di  cui  al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni,    nonche'    per    gli   apparecchi   meccanici   od
elettromeccanici.
    2.  Nel  caso  in  cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti  dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al   contribuente   per   evitare   la  reiterazione  di  errori.  Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato entro i trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione.
    3.  Con  decreti  del  Ministero  dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato, sono definite le
modalita'  di  effettuazione dei controlli automatici di cui al comma
1.
    Art.  14-quater.  -  (Iscrizione  a  ruolo  delle  somme dovute a
seguito  dei  controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei
controlli  automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma
1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche'
di  interessi  e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte  direttamente  nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel  termine  di  decadenza  fissato  al  31  dicembre del terzo anno
successivo  a  quello  di scadenza del termine per il pagamento delle
imposte.  Per  la  determinazione  del  contenuto  del  ruolo,  delle
procedure,  delle  modalita'  della  sua  formazione  e  dei tempi di
consegna,  si  applica  il regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
    2.  Le  cartelle  di  pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1
devono  essere  notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del  quarto  anno  successivo a quello di scadenza del termine per il
pagamento dell'imposta.
    3.  L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se
il   contribuente  provvede  a  pagare,  con  le  modalita'  indicate
nell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  le  somme dovute, entro trenta giorni dal
ricevimento  della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma
2,    ovvero    della    comunicazione   definitiva   contenente   la
rideterminazione,  in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute, a
seguito  dei  chiarimenti  forniti  dal contribuente. In questi casi,
l'ammontare  delle  sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un
terzo  e  gli  interessi  sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
    Art.   14-quinquies.  -  (Disposizioni  in  materia  di  recupero
dell'IVA  sugli  intrattenimenti).  -  1. Le disposizioni di cui agli
articoli  14-ter  e  14-quater  possono  essere applicate anche dagli
uffici  dell'Agenzia  delle entrate per il recupero dell'IVA connessa
con  l'imposta  sugli  intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate, le
violazioni   constatate  in  sede  di  controllo  dell'imposta  sugli
intrattenimenti.  Per  quanto  non  previsto  dagli articoli 14-ter e
14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA".


                     Convenzione di concessione

   549.  All'articolo  8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.
200, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   primo   periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";
    b)   dopo   il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "La
disposizione   di   cui   al   primo   periodo  non  si  applica  nei
trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   scadenza   della
convenzione di concessione";
    c)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "di cui al secondo e terzo
periodo"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di cui al terzo e quarto
periodo".


              Imposizione fiscale sui tabacchi lavorati

   550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.
76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui
tabacchi lavorati, e' sostituito dal seguente:
    "Per  le  sigarette,  le  tabelle  di  cui  al  primo  comma sono
stabilite  con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta,  determinate  ogni  tre  mesi,  secondo i dati rilevati al
primo giorno di ciascun trimestre solare".


Variazione  dell'aliquota  di  base  della  tassazione  dei  tabacchi
                              lavorati

   551.  Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
tenuto  anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei
prezzi  di  vendita  al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.
825,  e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di
base  della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28,
comma  1,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427, al fine di
assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni
successivi.	


Disposizioni  per  gli  enti  vigilati  dal Ministero delle politiche
                        agricole e forestali

   552.  Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole
e   forestali,   l'autorizzazione   alla   stipula  di  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  cui  al comma 188 e'
estesa  anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel
limite  di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e
nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.


             Documento unico di regolarita' contributiva

   553.  Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per
la  realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono
tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di
cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266.


Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative
                     degli studenti universitari

   554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito,  in  via  sperimentale, un Fondo per le spese
sostenute  dalle  famiglie  per  le esigenze abitative degli studenti
universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite
di 25 milioni di euro.


            Ripartizione delle risorse assegnate al Fondo

   555.  Le  risorse  assegnate  al  Fondo  di  cui al comma 554 sono
successivamente  ripartite  tra  le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
che ne fissa i criteri e le modalita'.


             Fondo nazionale per la comunita' giovanili

   556.  Al  fine  di  prevenire fenomeni di disagio giovanile legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Dipartimento
nazionale  per  le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  "l'Osservatorio  per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze".  Presso  il Dipartimento di cui al presente comma
e' altresi' istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili"
per favorire le attivita' dei giovani in materia di sensibilizzazione
e  prevenzione  del  fenomeno  delle  tossicodipendenze. La dotazione
finanziaria del Fondo per l'anno 2006 e' fissata in 5 milioni di euro
che,  nella  misura  del  5  per  cento, e' destinata ad attivita' di
comunicazione,  informazione e monitoraggio relativamente al rapporto
tra  giovani  e  tossicodipendenza  con  particolare riguardo a nuove
forme  di  associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il
disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
cento  del Fondo viene destinato alle comunita' giovanili individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale
decreto,  di  natura  non  regolamentare, vengono determinati anche i
criteri  per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle
istanze.


Attivita'  convenzionale  tra  ANCI e Ministero dell'ambiente e della
                        tutela del territorio

   557.  Per  la  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati occorrenti al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
anche   per   mantenere  aggiornata  e  confrontabile  l'informazione
ambientale  di  cui  agli  articoli  8 e 9 del decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  195,  di recepimento della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento   europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2003,  in
conformita'  ai  principi  e  criteri di cui all'articolo 1, comma 8,
della  legge  15  dicembre  2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione
delle  attivita'  gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione
nazionale  dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio per le proprie finalita' istituzionali.
Con  regolamento  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono definiti, in conformita' alla
convenzione  in  essere,  criteri  e  modalita'  di funzionamento per
regolamentare   la   prosecuzione   delle   suddette  attivita'.  Per
l'attuazione  delle suddette finalita' viene annualmente destinata, a
valere  sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo
e  tutela  ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non
superiore  al  2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo
di  spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i
criteri definiti con il predetto regolamento.


            Personale a tempo determinato di Poste S.p.A.

   558.  All'articolo  2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche
quando  l'assunzione  sia  effettuata  da  imprese  concessionarie di
servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di
sei  mesi,  compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro
mesi  per  periodi  diversamente  distribuiti e nella percentuale non
superiore  al  15  per  cento dell'organico aziendale, riferito al 1°
gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni
sindacali  provinciali  di  categoria  ricevono  comunicazione  delle
richieste  di  assunzione  da  parte delle aziende di cui al presente
comma".


           Graduatoria delle emittenti radiofoniche locali

   559.  All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le  parole:  "servizi  radiotelevisivi"  sono inserite le
seguenti:   "nonche'   alle  singole  emittenti  radiofoniche  locali
risultanti    dalla   graduatoria   formata   dal   Ministero   delle
comunicazioni".


                   Rete di telecomunicazione GSM-R

   560.  Il  comma  3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:
    "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti
per  il  completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata
esclusivamente   alla   sicurezza   ed   al  controllo  del  traffico
ferroviario,  nonche'  al  fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area  immediatamente  limitrofa  dei relativi impianti ed apparati si
procede  con  le  modalita'  proprie  degli  impianti  di sicurezza e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti
uniformemente  a  livello  nazionale  in  relazione al disposto della
legge   22   febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi  provvedimenti  di
attuazione".  Le  disposizioni  del  comma 3-bis dell'articolo 87 del
decreto  legislativo  n.259  del  2003,  come sostituito dal presente
comma,  si  applicano  anche  ai  procedimenti  in corso alla data di
entrata   in   vigore   della  presente  legge,  riguardanti  sia  le
installazioni  gia'  realizzate, sia quelle in corso di realizzazione
ovvero   non   ancora  attivate,  comunque  avviati  ai  sensi  della
previgente normativa.


       Bonifica area industriale Milazzo e bacino fiume Sarno

   561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e  successive  modificazioni,  dopo  la lettera p-quaterdecies), sono
aggiunte le seguenti:
    "p-quinquiesdecies)   area   industriale   del   comune   di  cui
all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
    p-sexiesdecies)  aree  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  14  aprile  1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".


             Benefici in favore delle vittime del dovere

   562.  Al  fine  della  progressiva  estensione  dei  benefici gia'
previsti  in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo
a  tutte  le  vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564,  e'  autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni
di euro a decorrere dal 2006.


                         Vittime del dovere

   563.  Per  vittime  del dovere devono intendersi i soggetti di cui
all'articolo  3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli
altri   dipendenti   pubblici   deceduti   o   che   abbiano   subito
un'invalidita'    permanente    in    attivita'    di    servizio   o
nell'espletamento  delle  funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
    a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
    b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
    c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
    d) in operazioni di soccorso;
    e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
    f)  a  causa  di  azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego  internazionale  non aventi, necessariamente, caratteristiche
di ostilita'.


Equiparazione  alle vittime del dovere per coloro che hanno contratto
                infermita' permanentemente invalidate

   564.  Sono  equiparati  ai soggetti di cui al comma 563 coloro che
abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali
consegua  il  decesso,  in  occasione  o  a  seguito  di  missioni di
qualunque  natura,  effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e
che  siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per le
particolari condizioni ambientali od operative.


     Termini e modalita' per la corresponsione delle provvidenze

   565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e
le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
massimo  di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.


Programma   dell'ONU   denominato   "Atmospheric   Brown   Cloud"   e
                            "Share-Asia"

   566.  Per  assicurare  la  partecipazione  alle  reti  globali  di
monitoraggio   climatico   e  ambientale  nell'ambito  del  programma
promosso  dall'Organizzazione  delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown
Cloud"  e  "SHARE-Asia",  anche  ai  fini  delle ricadute sul sistema
produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per
lo   sviluppo  sostenibile  nelle  regioni  montane  nel  quadro  del
Partenariato  internazionale  delle  Nazioni  Unite,  e' assegnato al
Consiglio  nazionale  delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8
milioni  di  euro  per  l'anno  2006.  Il  Comitato di cui al decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n. 1182, assicura il collegamento e lo
scambio  di  informazioni  tra  il CNR e il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma
SHARE-Asia.


Certificazione IPSEMA per i lavoratori marittimi esposti all'amianto

   567.  Per  i  lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di
previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la
durata  dell'esposizione  all'amianto  sono  accertate  e certificate
dall'IPSEMA.  Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di
certificazione  gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto
del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004,
emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2004.


           Attivita' negoziale del Ministero della Difesa
   568.   Ai   fini   del   contenimento   delle  spese  di  ricerca,
potenziamento,  ammodernamento,  manutenzione  e supporto relative ai
mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate,
inclusa  l'Arma  dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in
deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello Stato e nel
rispetto  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  e'  autorizzato a
stipulare  convenzioni  e  contratti  per  la  permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati.


          Condizioni e modalita' per la stipula degli atti
   569.  Con  decreto  del Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate  le
condizioni  e  le  modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione
delle  prestazioni,  nel rispetto della vigente disciplina in materia
negoziale e del principio di economicita'.


Contributi   pluriennali  di  pertinenza  dell'amministrazione  della
                               Difesa
   570.   Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dei  principali
programmi    internazionali    ed   interforze,   anche   a   valenza
internazionale,   e   specialmente   europea,   idonei  a  promuovere
qualificati  livelli  di  partecipazione  competitiva  dell'industria
nazionale,  e'  autorizzata  la spesa annua di 55 milioni di euro per
quindici   anni  a  decorrere  dall'anno  2006  per  l'erogazione  di
contributi  pluriennali  alle  imprese  nazionali  di riferimento, ai
sensi  dell'articolo  4,  comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni.


Iscrizione dello stanziamento nello stato di previsione della Difesa
   571.  Lo  stanziamento di cui al comma 570 e' iscritto nell'ambito
delle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato di previsione del
Ministero   della   difesa   il   quale   con  propri  atti  provvede
all'individuazione sia delle procedure attuative per l'erogazione dei
contributi   sia   delle   imprese   nazionali   di  riferimento  cui
corrispondere i contributi stessi.


                Contributo per l'acquisto di decoder

   572.  Per  l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di
radiodiffusione  delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di
quattro  ulteriori  aree  all  digital da individuare con decreto del
Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di
essere  titolari  di  abitazione  nelle  medesime  aree attraverso il
pagamento  dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno
in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1,
della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un
apparato  idoneo  a  consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun
costo  per  l'utente  e  per  il  fornitore  di contenuti, di segnali
televisivi  in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari a
90  euro  per  i  casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006.
Il  contributo  e'  riconosciuto  a  condizione  che sia garantita la
fruizione  diretta  e  senza  restrizione  dei contenuti e servizi in
chiaro  e  che  siano fornite prestazioni di interattivita', anche da
remoto,   attraverso   interfacce   di   programmi   (API)  aperte  e
riconosciute  tali,  conformi  alle  norme  pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  ai sensi dell'articolo 18 della
direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo  2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica
analogica   commutata,   sia  supportato  da  un  modem  abilitato  a
sostenere,  per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92,
fino  a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre
tecnologie   trasmissive  di  collegamento  alle  reti  pubbliche  di
telecomunicazioni.  Ai  titolari  di  alberghi,  strutture ricettive,
campeggi  ed  esercizi  pubblici  situati  nelle aree all digital, il
contributo  e'  riconosciuto  per ogni apparecchio televisivo messo a
disposizione  del pubblico. La concessione del contributo e' disposta
entro il limite di 10 milioni di euro.


                          Parco Gennargentu

   573.  La  concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa
intesa  tra  lo  Stato e la regione Sardegna nella quale si determina
anche  la  ripartizione,  tra  i  comuni  interessati,  delle risorse
finanziarie  gia'  stanziate  sulla  base  dell'estensione delle aree
soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
aderire  all'intesa  e  far parte dell'area parco attraverso apposita
deliberazione dei propri consigli.


   Costi ammissibili e cause di decadenza dai contributi editoria

   574.  Nei  casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7
agosto  1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le
imprese  editrici  interessate  decadono  dal  diritto di accedere ai
contributi.  I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui
alla  legge  7  agosto  1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della
legge   6   agosto  1990,  n.  223,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  7,  comma  13,  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, non
possono aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella
del  tasso  programmato  di  inflazione per l'anno di riferimento dei
contributi.


Soppressione convegno interconfessionale e rifinanziamento interventi
                          infrastrutturali.

   575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30
settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre  2005,  n.  248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo
11-bis,  comma  1,  del  medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248,  dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005", sono inserite le
seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".


                      Associazioni riconosciute

   576.  All'articolo  1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  dopo  le  parole:  "societa'"  sono  inserite  le seguenti: "di
cartolarizzazione, associazioni riconosciute".


             Opzione dipendenti dell'Agenzia del demanio

   577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge   24   novembre  2003,  n.  326,
relativamente  ai  quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre
2005,  le  procedure  di  trasferimento conseguenti all'esercizio del
diritto  di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli
delle  amministrazioni  dello  Stato  per  le  quali gli stessi hanno
esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della
funzione  pubblica,  su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le
amministrazioni  interessate, sono individuate le unita' di personale
destinate  a  ciascuna  di  tali  amministrazioni  nonche' la data di
decorrenza   degli   effetti  giuridici  ed  economici  del  relativo
transito.


Finanziamento  del  piano  programmatico  dell'istruzione a valere su
                             risorse IIT

   578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico di
cui  all'articolo  1,  comma  3,  della legge 28 marzo 2003, n. 53, e
garantire  continuita'  alle  iniziative  di sviluppo tecnologico del
Paese  e  per  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di
44  milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al comma 10 dell'articolo 4 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata
in  80  milioni  per  ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'articolo 4, comma
10,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' soppresso.


                      Bond medio termine e PMI

   579.  Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese,
anche   attraverso   l'incentivazione  delle  forme  di  raccolta  di
finanziamenti   per   le   stesse   necessarie   al   rilancio  degli
investimenti,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  sono  disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che
possono  essere  emessi  dalle  societa'  per azioni a ristretta base
azionaria,  rappresentati  da  titoli  a medio e lungo termine con un
tasso  di  interesse  prefissato  secondo  le ordinarie condizioni di
mercato  e  non  rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del
prestito.  Con  lo  stesso  decreto,  nel  rispetto  del principio di
invarianza   del   gettito   fiscale   complessivo,   possono  essere
disciplinate   anche  particolari  forme  di  incentivi  fiscali  per
certificati  di  deposito  emessi  dagli  istituti di credito a medio
termine per il finanziamento di piccole e medie imprese.


                        Comitato paraolimpico

   580.  Al  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  cui la legge 15
luglio  2003,  n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione
dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento  di  tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e'
concesso  un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007  e  2008,  per  la  promozione  della pratica sportiva di base e
agonistica.


     Finanziamento per potenziamento ricerca settore oncologico

   581.  Al  fine  di garantire un adeguato sostegno al potenziamento
delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  industriali  nel  settore
oncologico  svolte  da  strutture  di  eccellenza  specializzate  nel
settore,  e'  destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere
sulle  risorse  del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.


                                ENAC

   582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato
ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti
statali  relativi  agli  anni  2004  e  2005, disponibili nel proprio
bilancio  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
fronte  a  spese  di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
Entro  quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  l'ENAC  comunica  l'ammontare  delle disponibilita' di cui al
presente  comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che
individua,  con  proprio  decreto,  gli  investimenti da finanziare a
valere sulle medesime risorse.


         Proposte di realizzazione di insediamenti turistici

   583.  Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i
soggetti  di  cui  al  comma  586, di seguito denominati "promotori",
possono  presentare  alla  regione interessata proposte relative alla
realizzazione  di  insediamenti  turistici  di  qualita' di interesse
nazionale,  anche  tramite  concessione  di beni demaniali marittimi,
esclusi   quelli  sui  quali  sussistono  concessioni  con  finalita'
turistico-ricreative  gia'  operanti ai sensi dell'articolo 03, comma
1,   del   decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.400,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche mediante
la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.


     Canoni di concessione demaniale per insediamenti turistici

   584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma
583  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993, n. 494. La misura del canone e' determinata dall'atto
di  concessione.  Una  quota  degli introiti dei canoni e' attribuita
nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura
del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
al  territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato
dai  commi  da  583  a  593, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.


         Requisiti degli insediamenti turistici di qualita'

   585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da 583
a  593  sono  caratterizzati  dalla  compatibilita' ambientale, dalla
capacita'  di  tutela  e  di  valorizzazione  culturale  del  tessuto
circostante  e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello
dei  servizi  erogati  e dalla idoneita' ad attrarre flussi turistici
anche  internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui
ai  commi  da  583  a 593 devono assicurare un ampliamento della base
occupazionale  mediante  l'assunzione  di  un  numero  di addetti non
inferiore  a  250  unita'.  La  realizzazione  e  la  gestione  degli
insediamenti  per  il  turismo di qualita' sono effettuate secondo le
procedure  di  cui  ai  commi  da  586  a  593  e  ferme  restando le
disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Soggetti  legittimati  a  presentare  le proposte di realizzazione di
                       insediamenti turistici

   586.  Possono  presentare le proposte di cui al comma 583 gli enti
locali  territorialmente  competenti,  anche associati, i soggetti di
cui  all'articolo  10  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive   modificazioni,  associati  con  gestori  di  servizi  ed
eventualmente  consorziati e associati con enti finanziatori, nonche'
i  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi e
finanziari,  definiti  da  apposito  regolamento  da  adottare  entro
sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.


                      Contenuto delle proposte

   587.  Le  proposte  devono  comprendere  lo studio di fattibilita'
ambientale,  il  piano  finanziario degli investimenti, l'adeguamento
del  sistema  complessivo  dei  servizi  che  interessano  l'area, in
particolare  nel  settore  della  mobilita', nonche' la previsione di
eventuali  infrastrutture  e opere pubbliche connesse, e sono redatte
secondo  modelli  definiti  dal  regolamento  di cui al comma 586. La
realizzazione  di  infrastrutture  e  di servizi connessi puo' essere
affidata   allo   stesso   soggetto   realizzatore  dell'insediamento
turistico.  In  tale  caso  si  applicano  le  disposizioni stabilite
dall'articolo  104,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


                     Valutazione delle proposte

   588.  Le  proposte  sono  valutate  dalla regione sotto il profilo
della  fattibilita'  e  della  qualita'  costruttiva,  urbanistica  e
ambientale,  nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita',
del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei
lavori  per  la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e
opere  pubbliche  connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria
le  proposte  che  prevedono  il  recupero  e  la  bonifica  di  aree
compromesse  sotto  il  profilo  ambientale e di impianti industriali
dismessi.


    Individuazione delle proposte ritenute di pubblico interesse

   589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica
l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche
comparativamente,  e  sentiti  i promotori che ne facciano richiesta,
provvede,  entro  i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle
che  ritiene  di pubblico interesse e a trasmettere documentazione ai
comuni  e  alle  province  competenti  per  territorio,  al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, al Ministero per i beni
e   le  attivita'  culturali  e  a  tutte  le  altre  amministrazioni
competenti  a  rilasciare  permessi e autorizzazioni di ogni genere e
tipo.


            Valutazioni delle amministrazioni interessate

   590.   Le   amministrazioni   interessate   rimettono  le  proprie
valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla  ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero,
in  caso  di  procedura  ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592,
entro  trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le
amministrazioni  interessate  possono presentare motivate proposte di
adeguamento  o  richieste  di prescrizioni. La mancata presentazione,
entro   il   termine   previsto,   di  osservazioni  o  richieste  di
prescrizioni  ha  l'effetto  di  assenso  alla  proposta.  La regione
promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le
amministrazioni  interessate  di  un  accordo  di programma, ai sensi
dell'articolo  34  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.