(parte 4)
                  Stipula dell'accordo di programma

   591.  La  stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra
autorizzazione,  approvazione  e parere comunque denominato, consente
la  realizzazione  e  l'esercizio  di  tutte  le opere, prestazioni e
attivita'  previste  nella  proposta  approvata,  e  ha  l'effetto di
determinare  le  eventuali  e  conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici  e  di  sostituire  le concessioni edilizie, nel rispetto
delle  condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  n.  267 del 2000. Restano comunque ferme le
disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


                      Casi di indizione di gara

   592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione di
beni  demaniali  la  regione,  prima  della  stipula  dell'accordo di
programma,  indice  una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta
presentata  dal  promotore,  secondo le procedure di cui all'articolo
37-quater  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni.


         Previsione di regimi agevolati in materia edilizia

   593.  Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui ai
commi   da   583  a  592,  i  comuni  interessati  possono  prevedere
l'applicazione  di  regimi  agevolati  ai  fini del contributo di cui
all'articolo  16  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, nonche' l'esenzione, ovvero
l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli
immobili  di  cui  all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.


            Accordi per la liquidazione degli indennizzi

   594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro  e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di cui
all'articolo  3,  comma  22,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350,
finalizzati   ad   accelerare  le  procedure  di  liquidazione  degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.


           Divieto di assunzione per le fondazioni liriche

   595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche e'
fatto  divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino
al  medesimo  termine  il  personale  a  tempo  determinato  non puo'
superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.


Trasformazione  dei  rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati
            dal Ministero dei beni e attivita' culturali

   596.  Per  l'anno  2006 i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa  stipulati  nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.


Semplificazione  delle  norme  per  l'alienazione degli immobili gia'
                                IACP.

   597.  Ai  fini  della valorizzazione degli immobili costituenti il
patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque
denominati,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  sono  semplificate le norme in materia di alienazione degli
immobili  di  proprieta'  degli  Istituti  medesimi.  Il  decreto, da
emanare  previo  accordo  tra Governo e regioni, e' predisposto sulla
base  della  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  dell'economia  e  delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti  da  presentare  in  sede  di  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.


     Principi fissati per l'alienazione degli immobili gia' IACP

   598.  I  principi  fissati  dall'accordo  tra  Governo e regioni e
regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:
    a)  il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia determinato
in  proporzione  al  canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti
leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della
legge 8 agosto 1977, n. 513;
    b)  per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto
all'esercizio  del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario
unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
dei  beni;  che  in  caso  di  rinunzia  da  parte dell'assegnatario,
subentrino,  con  facolta'  di  rinunzia,  nel  diritto all'acquisto,
nell'ordine:  il  coniuge  in  regime  di  separazione  di  beni,  il
convivente  more  uxorio  purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
    c)   i   proventi   delle   alienazioni   siano   destinati  alla
realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui
sottoscritti  da  giovani  coppie  per l'acquisto della prima casa, a
promuovere  il  recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni
in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.


   599.  Agli  immobili  degli  Istituti proprietari, che ne facciano
richiesta   attraverso  le  regioni,  si  applicano  le  disposizioni
previste  dal decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.


Affidamento  a  societa'  terze dei compiti di vendita degli immobili
                              gia' IACP

   600.  Al  fine  di consentire la corretta e puntuale realizzazione
dei  programmi  di  dismissione  immobiliare  gli enti e gli Istituti
proprietari    possono    affidare    a    societa'   di   comprovata
professionalita'   ed   esperienza   in  materia  immobiliare  e  con
specifiche   competenze   nell'edilizia   residenziale  pubblica,  la
gestione    delle    attivita'   necessarie   al   censimento,   alla
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.


                      Rinvio alle tabelle A e B

   601.   Gli   importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui
all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo   6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il
finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
essere  approvati  nel  triennio  2006-2008, restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle
Tabelle  A  e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
Fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.


                        Rinvio alla Tabella C

   602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2006  e  triennio  2006-2008, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.


                        Rinvio alla Tabella D

   603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di
spesa  per  il  rifinanziamento  di norme che prevedono interventi di
sostegno  dell'economia  classificati  fra le spese di conto capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.


                        Rinvio alla Tabella E

   604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.


                        Rinvio alla Tabella F

   605.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.


Assunzione  di  impegni  da parte di amministrazioni ed enti pubblici
                           nell'anno 2006

   606.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa in conto capitale
recate  da  leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F,
le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  possono assumere impegni
nell'anno  2006,  a  carico  di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilita'  indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa in
apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti   nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle  autorizzazioni
medesime.


                        Rinvio all'allegato 1

   607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari  di  leggi  di  spesa  sono  indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.


                        Rinvio all'allegato 2

   608.  In  applicazione  dell'articolo  46, comma 4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.


                        Copertura finanziaria

   609.  La  copertura  della  presente legge per le nuove o maggiori
spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente  viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.


 Applicabilita' delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale

   610.  Le  disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.


611.  Le  disposizioni  della  presente  legge costituiscono norme di
   coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.


                          Entrata in vigore

   612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.



   AVVERTENZA:
   In  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  del  27  gennaio 2006 si procedera' alla ripubblicazione del testo
della   presente  legge  corredato  delle  relative  note,  ai  sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.