(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                              Titolo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.

                    Finalita' e principi generali

  1.  Il  presente  regolamento di organizzazione e funzionamento, in
attuazione  delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno
2003,  n.  128  e  con  riferimento  ai  criteri  di adeguamento alle
disposizioni  del  decreto legislativo n. 165/2001 di cui all'art. 27
del  medesimo  decreto,  definisce  le  regole per il funzionamento e
l'organizzazione  dell'Agenzia  Spaziale  Italiana  (Agenzia  o ASI),
indicando  le  competenze fondamentali degli organi e degli uffici, i
criteri  ai  quali  si  ispirano  i processi decisionali e gestionali
dell'Agenzia in applicazione ai principi di separazione tra compiti e
responsabilita'  di  programmazione,  compiti  e  responsabilita'  di
gestione e compiti e responsabilita' di valutazione e di controllo.

                               Art. 2.

       Modalita' di approvazione, integrazione e pubblicazione

  1.  Il  presente  regolamento  (e  sue integrazioni e modifiche) e'
sottoposto    ad    approvazione    del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca  che  esercita  i  controlli  di
legittimita' e di merito nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10,
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  2.   Il  regolamento  e'  emanato  con  decreto  del  presidente  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

                              Titolo II

                         ORGANI ED ORGANISMI

                               Art. 3.

                    Presidente e Vice Presidente

  1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ente ed e'
responsabile   delle   relazioni   istituzionali,   con   particolare
riferimento   ai  rapporti  internazionali,  alle  relazioni  con  il
Governo, le pubbliche amministrazioni, gli organi costituzionali e di
rilevanza costituzionale e le autorita' amministrative indipendenti.
  2. Il presidente:
    a) convoca   e   presiede   il   Consiglio   di   amministrazione
stabilendone   l'ordine  del  giorno  e  formulando  le  proposte  di
deliberazione;
    b) convoca   e   presiede   il   Consiglio  tecnico  scientifico,
stabilendone  l'ordine  del  giorno  e  assicurandone  il  necessario
raccordo con il Consiglio di amministrazione;
    c) partecipa   ai  lavori  del  Consiglio  dell'Agenzia  spaziale
europea  in  rappresentanza  del  Governo  italiano e ne riferisce al
Consiglio   di  amministrazione;  per  materie  di  rilevanza,  porta
all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione la discussione
dei principali punti all'ordine del giorno del Consiglio dell'ESA;
    d) cura,  sulla  base degli indirizzi del Governo, nel quadro del
coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero
degli   affari  esteri,  in  armonia  con  gli  obiettivi  del  piano
aerospaziale   nazionale   e  delle  linee  guida  del  Consiglio  di
amministrazione,   le   relazioni   con  organismi  internazionali  e
aerospaziali  di  altri  Paesi  e  con  l'Unione  europea  al fine di
promuovere,  sostenere  e  coordinare  la  partecipazione  italiana a
programmi, progetti, imprese e ricerche aerospaziali;
    e) definisce,    previa    deliberazione    del    Consiglio   di
amministrazione, le linee guida per lo sviluppo generale dell'Agenzia
e  dei  suoi  obiettivi  pluriennali  ed  elabora,  d'intesa  con  il
direttore  generale,  la  proposta  di  organizzazione complessiva da
sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
    f) cura,   in   collaborazione   con   il   direttore   generale,
l'elaborazione  della proposta del piano aerospaziale nazionale e del
piano  triennale delle attivita' e dei relativi aggiornamenti annuali
da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;
    g) vigila,  sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle
attivita'  dell'Agenzia,  interagendo,  allo  scopo,  con  gli organi
dell'Agenzia  e con gli organismi di valutazione e controllo, nonche'
impartendo linee guida e direttive generali al direttore generale;
    h) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione il
bilancio  preventivo  (e  le  eventuali  variazioni)  e  la relazione
programmatica  ad  esso  allegata,  nonche'  il  rendiconto generale,
curando,  altresi',  la redazione di una relazione illustrativa sulla
base  della  relazione  sulla  gestione e sui risultati del direttore
generale;
    i) affida  l'incarico al direttore generale e ai responsabili dei
settori    tecnici,    previa    deliberazione   del   Consiglio   di
amministrazione;
    j) affida  l'incarico  ai  responsabili  degli  uffici di diretta
collaborazione;
    k) nomina,  dandone informazione al Consiglio di amministrazione,
i  componenti  della  delegazione  italiana  presso l'ESA, ed affida,
d'intesa  con  il  direttore  generale  per gli incarichi a personale
della  struttura  operativa,  le funzioni di rappresentante nei board
ESA   (e/o   comitati  e/o  gruppi  di  lavoro  comunque  denominati)
impartendo le necessarie direttive;
    l) nomina, d'intesa con il direttore generale per gli incarichi a
personale della struttura, commissioni di reclutamento del personale,
commissioni di collaudo (o collaudatori unici) di lavori, forniture e
servizi,  nonche',  con  durata prestabilita ed eventuali indennita',
gruppi   di   lavoro  o  consulenti  per  approfondire  specifiche  e
contingenti materie di propria competenza;
    m) nomina  e/o  designa,  previa  deliberazione  del Consiglio di
amministrazione,  i  rappresentanti  dell'Agenzia  nei  casi previsti
dalla  normativa  vigente  e/o  su  specifica  richiesta  di soggetti
pubblici e/o privati;
    n) cura  i rapporti con gli organi di informazione, la promozione
dell'immagine  dell'Agenzia e della ricerca scientifica e tecnologica
spaziale   ed  aerospaziale,  nonche'  la  diffusione  dei  risultati
economici e sociali conseguiti a livello nazionale;
    o) adotta  provvedimenti  di urgenza, di competenza del Consiglio
di  amministrazione,  da  sottoporre  a ratifica nella prima riunione
successiva del Consiglio stesso;
    p) riceve i rapporti della Commissione di valutazione e controllo
strategico,  ne  riferisce al Consiglio di amministrazione per quanto
concerne gli aspetti rilevanti;
    q) esercita  eventuali  deleghe  attribuitegli  dal  Consiglio di
amministrazione;
    r) puo' conferire deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni,
fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1, del decreto
legislativo  128/2003  e  con  esclusione  di quanto attribuitogli ai
sensi della lettera q);
    s) autorizza   le   assunzioni  con  chiamata  diretta,  a  tempo
indeterminato ed a tempo determinato;
    t) rappresenta  l'Ente nei rapporti con l'Autorita' Nazionale per
la sicurezza;
    u) svolge  quant'altro  non espressamente attribuito ad altri dal
decreto di riordino e dai regolamenti dell'Agenzia.
  3. In caso di assenza o impedimento il presidente e' sostituito dal
vice  presidente.  In  caso  di assenza o impedimento di entrambi, le
funzioni  di  presidente sono svolte dal consigliere piu' anziano per
eta'.
  4.  Il vice presidente e' nominato dal Consiglio di amministrazione
tra  i  suoi  componenti  e  la durata dell'incarico e' pari a quella
dello stesso Consiglio.
  5.  Su  proposta  del  presidente  e deliberazione del Consiglio di
amministrazione,  specifiche funzioni e responsabilita', anche in via
temporanea, possono essere delegate al vice presidente.

                               Art. 4.

                    Consiglio di amministrazione

  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di indirizzo e
programmazione generale dell'attivita' dell'Agenzia.
  2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
    a) delibera   le   linee   guida  per  l'elaborazione  del  piano
aerospaziale  nazionale  e, sentito il Consiglio tecnico scientifico,
la  conseguente  proposta  di  piano  (ed eventuali aggiornamenti) da
sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
    b) delibera le linee guida per l'elaborazione del Piano triennale
delle  attivita'  dell'Agenzia  e,  sentito  il  parere del Consiglio
tecnico   scientifico,  la  conseguente  proposta  di  piano  (e  gli
aggiornamenti  annuali)  da  sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante;
    c) delibera,  nell'ambito  del  Piano  triennale di attivita', la
programmazione  triennale  del fabbisogno del personale da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante;
    d) delibera  la  dotazione  organica  del  personale  nei diversi
profili professionali;
    e) delibera    i    regolamenti   dell'Agenzia,   da   sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante;
    f) delibera  i  contratti attivi e passivi ed approva convenzioni
ed accordi, nazionali ed internazionali, con altre amministrazioni ed
organismi  pubblici  e  privati,  a  carattere oneroso per l'Agenzia,
secondo   i   criteri  ed  i  limiti  stabiliti  dal  regolamento  di
amministrazione, contabilita' e finanza;
    g) delibera   la   realizzazione   di   grandi   investimenti  in
infrastrutture  e  l'istituzione  di  centri  tecnico-operativi  e di
ricerca  dell'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni con
universita', enti di ricerca pubblici o privati, imprese;
    h) approva il bilancio preventivo finanziario e decisionale (e le
eventuali   variazioni),   il  rendiconto  e  le  relative  relazioni
predisposte dal presidente;
    i) verifica  annualmente  i  risultati  gestionali  ed  economici
conseguiti  dall'Agenzia,  previo parere del Comitato di valutazione,
sulla  base della apposita relazione elaborata dal direttore generale
e dei dati del rendiconto;
    j) nomina il vice presidente tra i propri componenti;
    k) nomina   il  Consiglio  tecnico-scientifico,  il  Comitato  di
valutazione e la Commissione di valutazione e controllo strategico;
    l) delibera   l'organizzazione   complessiva  dell'Agenzia  ed  i
relativi centri di responsabilita';
    m) delibera  la  nomina del direttore generale e dei responsabili
dei settori tecnici;
    n) delibera  l'affidamento degli incarichi al direttore generale,
ai  responsabili dei settori tecnici, ai dirigenti ed ai responsabili
delle unita' organizzative;
    o) definisce  annualmente,  successivamente  all'approvazione del
bilancio  preventivo  e  sentito  il direttore generale, le direttive
generali  ai  fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati
complessivamente conseguiti dall'Agenzia, dal direttore generale, dai
responsabili dei settori tecnici, dai dirigenti e dai responsabili di
unita' organizzative;
    p) delibera  la  partecipazione dell'Agenzia a soggetti giuridici
esterni,  in  aderenza  a  quanto previsto nel decreto legislativo di
riordino art. 16;
    q) definisce le indennita' del Consiglio tecnico-scientifico, del
Comitato di valutazione, della Commissione di valutazione e controllo
strategico;
    r) definisce  i compensi del direttore generale, dei responsabili
dei  settori  tecnici,  prevedendo  una parte variabile rapportata al
raggiungimento dei risultati conseguiti annualmente;
    s) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
    t) delibera  sulle  materie  rilevanti  che  riguardano l'Agenzia
spaziale europea;
    u) svolge   ogni  altro  compito  attribuitogli  dal  decreto  di
riordino dell'Agenzia e dal presente regolamento.
  3.  Le  determinazioni  del Consiglio di amministrazione, assunte a
maggioranza  dei  presenti, con prevalenza del voto del presidente in
caso  di  parita'  nelle votazioni, assumono forma di deliberazione e
sono   immediatamente   esecutive,   salvo   quelle   che  richiedano
l'approvazione   o  l'autorizzazione  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  secondo  quanto  indicato  agli
articoli 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo n. 128/2003.
  4.  Il  Consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta
al  mese ed e' convocato dal presidente che ne determina l'ordine del
giorno.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e' altresi' convocato su
richiesta  di  almeno  tre  dei  suoi  componenti.  Il  Consiglio  di
amministrazione  e'  validamente costituito quando e' presente, anche
tramite videoconferenza, teleconferenza o seduta telematica, la meta'
piu' uno dei componenti in carica.
  5.  Il  Consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario
in  possesso  dei necessari requisiti di competenza professionale. Il
segretario  assicura  la  corretta  verbalizzazione delle sedute, che
viene  approvata  dal  Consiglio  e sottoscritta dal presidente e dal
segretario medesimo, nonche', con il concorso degli uffici di diretta
collaborazione,   il   necessario   supporto   al  funzionamento  del
Consiglio.
  6.   Il   funzionamento   del   Consiglio   di  amministrazione  e'
disciplinato con apposita deliberazione.
  7.  Il  delegato  al  controllo  della Corte dei conti assiste alle
sedute   del  Consiglio  di  amministrazione  e  riceve  copia  della
convocazione nei termini e con le modalita' previste per i componenti
dello stesso Consiglio di amministrazione.

                               Art. 5.

                    Consiglio tecnico-scientifico

  1.  Il  Consiglio  tecnico-scientifico  ha  compiti  consultivi  in
relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia. A tali fini:
    a) esprime    al   Consiglio   di   amministrazione   il   parere
tecnico-scientifico  sulle proposte di piano triennale di attivita' e
sulle proposte di piano aerospaziale nazionale;
    b) elabora,  su  richiesta  del Presidente, analisi e studi sullo
stato  della  ricerca  spaziale e aerospaziale, a livello nazionale e
internazionale;
    c) individua,  su  richiesta  del  Presidente, le possibili linee
evolutive  della  ricerca  spaziale  e aerospaziale, anche sulla base
delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia;
    d) definisce  i criteri di valutazione delle proposte di chiamate
dirette di personale tecnico-scientifico.
  2.  Il Consiglio tecnico-scientifico esercita le proprie competenze
in  forma collegiale: e' validamente costituito quando e' presente la
maggioranza  dei  componenti  in carica ed esprime pareri con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
  3.  Il Consiglio tecnico-scientifico definisce, al proprio interno,
le regole di funzionamento.
  4. Il Consiglio si avvale di un segretario, proposto e nominato dal
Presidente,  in  possesso di adeguata competenza tecnico-scientifica.
Il  segretario  assicura  la corretta verbalizzazione delle sedute e,
con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario
supporto al funzionamento del Consiglio.
  5. Allo scopo di fornire informazioni ed illustrazioni di carattere
tecnico-scientifico sui programmi e le prospettive dell'Agenzia, alle
riunioni  del  Consiglio tecnico-scientifico possono essere invitati,
su  richiesta  del  Presidente, il Direttore generale, i Responsabili
dei  settori  tecnici e, sulle rispettive indicazioni, i responsabili
di  unita'  organizzative e di progetto, nonche' esperti nazionali ed
internazionali.

                               Art. 6.

                   Collegio dei revisori dei conti

  1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei conti e' l'organo di controllo
della regolarita' gestionale, amministrativa e contabile dell'Agenzia
e  svolge  i  compiti  previsti dall'art. 2403 del codice civile, per
quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.
  2.  Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della
legge  e  sul  rispetto  dei  principi  di corretta amministrazione e
svolge   le   funzioni   di   controllo   contabile  con  espressione
obbligatoria   di   pareri   sugli  schemi  degli  atti  deliberativi
riguardanti  il  bilancio  di  previsione  e  le relative proposte di
variazione  nel  corso  dell'esercizio,  il  rendiconto  generale, la
contrazione  di  mutui  e  le  partecipazioni  societarie, nonche' la
ricognizione  ed  il  riaccertamento dei residui attivi e passivi, la
eliminazione  dei  crediti  per  inesigibilita'  ed il riconoscimento
formale  dei  debiti  e ogni altro adempimento previsto dalla vigente
normativa.
  3.  Il  Collegio,  oltre  che  adempiere  a  quanto  altro per esso
previsto  nel  Regolamento di amministrazione contabilita' e finanza,
vigila,   nelle   sue  periodiche  verifiche,  sull'attuazione  delle
procedure  di  controllo  interno  e sull'adozione di controlli sulle
strutture  periferiche  ed effettua, almeno ogni trimestre, controlli
sulla  consistenza  di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli
di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
  4.   I  membri  del  Collegio  possono  procedere  a  richieste  di
chiarimenti   e   documentazioni,   controlli   ed  ispezioni,  anche
individualmente,  nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal
Collegio.
  5.   I   revisori   assistono   alle   sedute   del   Consiglio  di
amministrazione;  a  tal  fine  copia della convocazione del predetto
organo,  e relativa documentazione, e' inviata ai membri del Collegio
nei termini e con le modalita' previste per i componenti dello stesso
Consiglio di amministrazione.
  6.   I  membri  supplenti  del  Collegio  possono  altresi'  essere
chiamati,  su  invito  del  Presidente  del  Collegio, a coadiuvare i
membri effettivi nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.
  7.  Il Collegio, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la
cadenza e le modalita' delle proprie riunioni e le relative regole di
funzionamento.
  8.  Il  Collegio  si  avvale  di  una segreteria, nell'ambito degli
uffici  di diretta collaborazione di cui all'art. 13, per le funzioni
di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.
  9.  I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono dallo stesso
inviati  al  Ministero  vigilante, al Ministero dell'economia e delle
finanze,  alla  Corte  dei  Conti,  al  Presidente  ed  al  Direttore
generale,  nonche',  per  estratto  e  per  quanto  di competenza del
Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri di amministrazione.
  10.  Il  delegato al controllo della Corte dei Conti puo' assistere
alle sedute del Collegio dei revisori dei conti.

                               Art. 7.

                       Comitato di valutazione

  1.  Il  Comitato  di  valutazione,  anche  in  base ai documenti di
autovalutazione prodotti dal Direttore generale, dai responsabili dei
settori   tecnici   e  degli  uffici  ed  agli  elementi  conoscitivi
provenienti   da   istituzioni   interessate  alle  applicazioni  dei
programmi spaziali, valuta periodicamente, con cadenza almeno annuale
anche   tenendo   conto  dei  dati  e  delle  relazioni  allegate  al
rendiconto, i risultati dei programmi in relazione alle linee ed agli
obiettivi  generali definiti nel Piano Aerospaziale Nazionale e degli
obiettivi  specifici  definiti  nel  Piano Triennale delle Attivita',
sulla  base  dei  criteri  di valutazione e dei parametri di qualita'
definiti  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.
  2.   Il  Comitato,  all'inizio  della  propria  attivita'  annuale,
comunica  al  Consiglio  di  amministrazione  il proprio programma di
attivita'  e  le  metodologie che intende adottare per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
  3.   Il   Comitato   presenta  al  Presidente  e  al  Consiglio  di
amministrazione  una  relazione  di valutazione annuale dei risultati
dell'attivita'  di ricerca dell'Agenzia che e' trasmessa ai ministeri
competenti ai sensi dell'art. 18 del decreto di riordino.
  4.   Il   Comitato,   ai  fini  della  verifica  del  Consiglio  di
amministrazione  sui risultati dell'attivita' gestionale ed economica
dell'Agenzia  di  cui  all'art. 7, comma 1, lettera f) del decreto di
riordino,  esprime  un  proprio  parere tenendo conto della relazione
annuale elaborata dal Direttore generale e dei dati di rendiconto.
  5. Il Comitato puo' richiedere atti, dati e informazioni, che siano
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni al Presidente, al
Direttore  generale  o direttamente ai singoli responsabili di unita'
organizzativa  (in tal caso informandone il Direttore generale) ed ai
responsabili dei settori tecnici.
  6.  Il Comitato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la
cadenza e le modalita' delle proprie riunioni e le relative regole di
funzionamento.
  7.  Il  Comitato  si  avvale di una segreteria tecnica, nell'ambito
degli  uffici  di  diretta  collaborazione  di cui all'art. 13 per le
funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.

                               Art. 8.

                          Incompatibilita'

  1.  Il  Presidente, se professore o ricercatore universitario, puo'
essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di
altre  pubbliche  amministrazioni  e'  collocato in aspettativa senza
assegni.
  2.  Le  cariche  di  membro  del  Consiglio di amministrazione, del
Consiglio  tecnico-scientifico,  del Collegio dei revisori dei conti,
del  Comitato  di  valutazione,  della  Commissione  di valutazione e
controllo strategico, sono mutuamente incompatibili tra di loro e con
quelle  di  Direttore  generale,  Responsabile  di  settore tecnico e
Dirigente o Responsabile di unita' organizzativa dell'Agenzia.
  3.  Il  Presidente,  i membri del Consiglio di amministrazione, del
Consiglio  tecnico-scientifico, del Collegio dei revisori dei conti e
del Comitato di valutazione non possono:
    a) essere amministratori o dipendenti, di imprese o societa' (con
eccezione  di  quelle  partecipate)  che  partecipano  a programmi di
interesse prevalente della Agenzia, per le quali non possono svolgere
incarichi professionali nell'ambito di progetti finanziati dall'ASI;
    b) essere   responsabili   scientifici  di  progetti  di  ricerca
dell'ASI  anche  sviluppati  in  ambito pubblico, che rientrino negli
interessi primari dell'Agenzia;
    c) far  parte  di commissioni di selezione per il reclutamento di
personale dell'Agenzia.
  4.  Tutte  le  cariche  citate  sono  incompatibili  con  incarichi
politici elettivi nazionali.
  5.  Il  Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione
non  hanno  diritto  di  voto  nelle  deliberazioni  del Consiglio di
amministrazione   comportanti   oneri   finanziari  per  le  societa'
partecipate  dall'Agenzia  presso  le quali svolgono incarichi, ferma
restando la possibilita' di partecipare alla previa discussione.
  6.  Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di
Amministrazione, ed in sede di prima applicazione entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui al
presente art. dichiarano formalmente sotto la propria responsabilita'
di  non  essere  in alcuna delle situazioni di incompatibilita' sopra
richiamate.  La dichiarazione e' resa al Presidente, o a chi ne fa le
veci, qualora l'incompatibilita' riguardi il Presidente medesimo.
  7.  Il  Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza
di   situazioni   di   incompatibilita',   esperiti   gli   opportuni
accertamenti  e  sentito  l'interessato: a) stabilisce un termine non
superiore  a  venti  giorni  entro  il  quale  questi puo' esercitare
l'opzione;  b)  trascorso  tale termine, ove non sia cessata la causa
d'incompatibilita'  ovvero  l'interessato  non  abbia  presentato  le
proprie  dimissioni,  provvede  a darne comunicazione ai soggetti che
hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.
  8. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma
precedente,  sono  presentate  all'autorita'  che  ha  proceduto alla
nomina  e  comunicate  al  Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno
effetto  dalla  data  della loro accettazione da parte dell'autorita'
competente per la nomina.

                               Art. 9.

                        Indennita' e compensi

  1.  Le  indennita'  di  carica  del  Presidente  dell'Agenzia,  dei
componenti  del  Consiglio  di  amministrazione, del Presidente e dei
componenti  effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti
sono   determinate   con   decreto   del   Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  2.   Le   indennita'   di   carica  dei  componenti  del  Consiglio
tecnico-scientifico  e  del  Comitato di valutazione sono determinate
con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione e non possono
essere   uguali   o   superiori   a   quelle   dei   consiglieri   di
amministrazione.

                             Titolo III

                         DIRETTORE GENERALE

                              Art. 10.

                         Nomina e competenze

  1.  Il  Direttore generale e' nominato, su proposta del Presidente,
dal  Consiglio  di amministrazione tra persone di alta qualificazione
tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata
in  strutture  complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza
della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
  2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del
Presidente,  fatta  salva la possibilita' di proroga nelle more della
nomina  di  un  nuovo  Direttore generale per un periodo comunque non
superiore a quattro mesi. L'incarico puo' essere revocato anche prima
della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del
Consiglio di amministrazione, per accertamento della violazione delle
disposizioni  in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi
previste  dal  presente regolamento e per gravi inadempienze rispetto
agli obiettivi strategici assegnati, dopo aver garantito al direttore
un contraddittorio in relazione alle contestazioni attribuitegli.
  3.  Il  rapporto  di  lavoro del Direttore generale e' regolato con
contratto di diritto privato.
  4.  In caso di dimissioni, impedimenti o revoca dall'incarico prima
della  scadenza,  le  funzioni  del Direttore, nelle more della nuova
nomina,  sono svolte da un facente funzioni nominato dal Consiglio di
amministrazione, su proposta del Presidente.
  5.  Il  Direttore  generale  ha  la  responsabilita' della gestione
dell'Agenzia  e  delle relative attivita'; e' capo degli uffici e del
personale e dirige, coordina e controlla le attivita' della struttura
tecnica  e  operativa,  con potere sostitutivo in caso di inerzia nei
confronti  dei responsabili a lui afferenti. Rappresenta la figura di
«datore   di   lavoro»   dell'Agenzia,   anche   agli  effetti  delle
responsabilita' derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza
del lavoro.
  6. In particolare, ai fini di cui sopra, il Direttore generale:
    a) cura   l'attuazione   delle  deliberazioni  del  Consiglio  di
amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;
    b) partecipa  alle  riunioni  del  Consiglio  di amministrazione,
senza diritto di voto e con facolta' di esprimere pareri;
    c) fornisce   al   Presidente  elementi  per  la  predisposizione
dell'ordine  del giorno del Consiglio di amministrazione e gli schemi
di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
    d) fornisce al Presidente:
      -  entro  il  10 ottobre  di  ogni  anno,  elementi  tecnici ed
informazioni  per l'elaborazione del Piano triennale di attivita' con
decorrenza dall'anno successivo;
      -  entro  il  10 novembre  di ogni anno, i progetti di bilancio
preventivo,  annuale  e  triennale,  finanziario  ed  economico,  con
decorrenza  dall'anno  successivo,  e,  all'occorrenza,  le eventuali
proposte di variazioni per l'anno in corso;
      -   entro   il  10 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento   il   progetto   di   annuale   di  rendiconto  generale
dell'Agenzia  e  nelle  sue  articolazioni  (conto di bilancio, conto
economico, stato patrimoniale, nota integrativa);
    e) elabora,  sulla base dei rapporti redatti dai Responsabili dei
settori  tecnici,  la  relazione  annuale  di  verifica dei risultati
gestionali  ed economici dell'Agenzia da sottoporre al Presidente che
la  presenta  al  Consiglio  di  amministrazione,  previo  parere del
Comitato di valutazione;
    f) predispone  gli  schemi  dei  regolamenti,  e  gli  altri atti
disciplinanti le specifiche materie da sottoporre al Presidente;
    g) coordina ed ha la responsabilita' della gestione dei programmi
istituzionali  ai  fini  della  attuazione  del piano triennale delle
attivita', dei relativi contratti di affidamento, delle convenzioni e
degli accordi con soggetti terzi;
    h) elabora  rapporti,  almeno  quadrimestrali,  sulle prestazioni
gestionali,  in  base  al  monitoraggio,  per  gli  aspetti  tecnici,
economici  e  temporali,  dei  programmi/progetti,  identificando gli
eventuali    scostamenti   ed   i   possibili   rimedi   ed   informa
tempestivamente il Presidente circa eventuali rilevanti problematiche
gestionali;
    i) fornisce  al  Presidente  le  proposte  per la predisposizione
della   organizzazione   della  Agenzia  e  per  l'affidamento  degli
incarichi   dirigenziali   delle  unita'  organizzative  dei  settori
tecnici;
    j) istituisce  gli  uffici  della Direzione generale, dei settori
tecnici   e   delle   unita'   organizzative,   in  conformita'  alla
organizzazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
    k) definisce,  sentiti  i diretti responsabili, l'articolazione e
le  responsabilita' nell'ambito delle unita' organizzative, nonche' i
criteri  e/o  i  parametri  di  valutazione  e/o  autovalutazione dei
risultati raggiunti;
    l) definisce  la  struttura  dei  centri  di costo, dei centri di
responsabilita'  di  2°  e  3° livello e delle unita' previsionali di
base   previsti   nel   regolamento  di  amministrazione,  finanza  e
contabilita';
    m) definisce   la   ripartizione   delle   risorse   finanziarie,
strumentali  e umane tra le unita' organizzative, tenendo conto delle
proposte  formulate  dai  rispettivi  responsabili, in accordo con le
previsioni  programmatiche  del piano triennale delle attivita' e dei
bilanci di previsione;
    n) esercita  deleghe e compiti specifici attribuiti espressamente
dal  Consiglio  di  amministrazione,  dal Presidente, dai regolamenti
dell'Agenzia,  dalle  leggi  e  dal  contratto  collettivo  di lavoro
vigente;
    o) conferisce deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, con
esclusione  di  quanto  attribuitogli  direttamente  dal Consiglio di
amministrazione e dal Presidente;
    p) assicura  il  riscontro  dell'Agenzia  al  programma nazionale
governativo  di  trasparenza  amministrativa, gestionale documentale,
centralizzazione   degli   archivi,  conservazione  ed  accesso  alle
informazioni  ed ai dati, nonche' la graduale applicazione del Codice
della  Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82);
    q) assicura   l'applicazione   della   normativa  in  materia  di
sicurezza   nell'ambito   dello   sviluppo   dei   programmi,   della
realizzazione  ed utilizzazione delle infrastrutture, delle attivita'
operative dell'ente.
  7.  Il  compenso del Direttore generale e' fissato dal Consiglio di
amministrazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13 comma 5 del
decreto  di  riordino,  con  una  formula retributiva che prevede una
parte  fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli
obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

                              Art. 11.

                          Incompatibilita'

  1.  La  carica  di  Direttore  generale  e' incompatibile con altri
uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio
di attivita' professionali, commerciali o industriali e con la carica
di ammini-stratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro.
  2. Al Direttore generale possono essere conferiti incarichi, previa
autorizzazione  del  Consiglio  di amministrazione, esclusivamente da
parte  di soggetti pubblici o di societa' a prevalente partecipazione
pubblica;   puo'   avere  incarichi  di  rappresentanza  dell'Agenzia
nell'ambito delle societa' partecipate.
  3.  Il Direttore generale non puo' essere direttamente responsabile
di  specifici  programmi e progetti della Agenzia, non puo' far parte
di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente
e di commissioni di collaudo di lavori, forniture e servizi.
  4.    Al   Direttore   generale   se   proveniente   da   pubbliche
amministrazioni  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'art. 13,
comma 3, del decreto di riordino.

                              Titolo IV

                           ORGANIZZAZIONE

                              Art. 12.

                           Organizzazione

  1.  L'organizzazione  dell'Agenzia,  deliberata  dal  Consiglio  di
amministrazione  su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore
generale,  coerentemente con il Piano aerospaziale nazionale e con il
Piano triennale di attivita', definisce l'architettura generale della
struttura  organizzativa, di staff e operativa, nonche' le specifiche
funzioni,  le  responsabilita'  primarie  ed  i  criteri generali dei
flussi decisionali e dei processi interni.
  2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
    a) Uffici di diretta collaborazione del Presidente;
    b) Unita' organizzative della Direzione generale;
    c) Settori tecnici;
    d) Comitato  operativo dell'Agenzia, composto dal Presidente, dal
Direttore   generale,  dai  responsabili  dei  settori  tecnici,  dai
responsabili  delle  unita'  organizzative  e degli uffici di diretta
collaborazione,  con  il compito di assicurare le necessarie sinergie
tra  le  articolazioni dell'area strategica, gestionale e tecnica, di
facilitare   la  gestione  e  l'indirizzo  unitario  delle  attivita'
dell'Agenzia,   di   partecipare  al  processo  di  programmazione  e
rendicontazione.
  3.  L'articolazione  di  dettaglio della organizzazione e' definita
dal  Consiglio  di  amministrazione,  con  la  deliberazione  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera l).

                              Art. 13.

                  Uffici di diretta collaborazione

  1.  Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di
cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  aventi esclusive competenze di supporto e
di  raccordo  con  gli organi, gli organismi e la struttura tecnica e
gestionale.
  2.  Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al
Presidente  dal  quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria
attivita' secondo le direttive da questi impartite..
  3.  In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le
funzioni:
    a) supporto  relativo  alle  relazioni interne ed esterne, per le
seguenti attivita': predisposizione dei provvedimenti del Presidente,
inclusi  gli  atti  di indirizzo, programmazione e controllo e quelli
relativi  alla  politica  di  sicurezza dell'Agenzia; predisposizione
delle   proposte   da  sottoporre  agli  organi  dell'ASI;  relazioni
internazionali,   con  l'Agenzia  Spaziale  Europea  (ESA),  l'Unione
europea   e   organismi   aerospaziali   di  altri  Paesi;  relazioni
istituzionali  con  amministrazioni  e  soggetti  pubblici e privati,
incluse  le societa' partecipate; assistenza giuridica; comunicazione
e  ufficio  stampa;  formazione  e crescita tecnico-professionale dei
ricercatori   italiani   nel   campo   delle   scienze  e  tecnologie
aerospaziali;
    b) supporto  tecnico-scientifico  del  Presidente per le seguenti
attivita':  elaborazione, pianificazione ed aggiornamento delle linee
di programma e delle strategie aerospaziali nazionali; promozione del
trasferimento tecnologico;
    c) supporto per le attivita' di segreteria e per il funzionamento
del  Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico,
del  Collegio  dei  revisori dei conti, del Comitato di Valutazione e
della  Commissione di valutazione e controllo strategico assicurando,
in questi ultimi tre casi, la necessaria autonomia;
    d) servizio  di  controllo  interno,  secondo quanto previsto nel
Capo  I del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e nel Capo XI
del  Regolamento  di amministrazione, contabilita' e finanza, ai fini
della  verifica  della  realizzazione  degli obiettivi definiti dagli
organi  di  indirizzo  e  amministrazione,  nonche'  della efficacia,
efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.
  4.  Ai  fini  dell'assolvimento  delle  attivita'  sopra  elencate,
l'individuazione   degli  uffici  di  diretta  collaborazione  e  del
relativo  livello  anche  dirigenziale, e' effettuata con decreto del
Presidente,  previa  deliberazione  del Consiglio di amministrazione.
L'attribuzione  delle relative funzioni e responsabilita', nonche' la
valutazione   delle   attivita'  svolte  da  detti  uffici,  sono  di
competenza del Presidente.
  5.  Il  contingente massimo del personale da attribuire agli uffici
di  diretta  collaborazione del Presidente, oltre ai responsabili, e'
definito  con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione.  I
responsabili  degli  uffici  di  diretta collaborazione sono scelti e
nominati,  fatto  salvo  quanto  disposto  al comma successivo, tra i
dirigenti  amministrativi ed i tecnologi di primo e/o secondo livello
dell'Agenzia.
  6.  Nei  limiti del trenta per cento del contingente complessivo di
personale  di  cui al comma precedente, il Presidente puo' avvalersi,
anche  per  l'individuazione dei responsabili, di dipendenti pubblici
in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, di collaboratori
assunti  con  contratto  a tempo determinato o ricorrere ad esperti e
consulenti  per  specifiche  professionalita' e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
  7.  Per  le  funzioni  di segreteria particolare del Presidente, in
aggiunta  agli  uffici  di cui al comma 4, puo' essere istituito, con
decreto  presidenziale,  un  ufficio di livello non dirigenziale alle
dirette  dipendenze  del  Presidente  cui  e'  preposto un dipendente
scelto   e   nominato   dal  Presidente  tra  il  personale  a  tempo
indeterminato  oppure  appositamente  assunto  mediante  contratto  a
termine    conferito    ad   personam   con   trattamento   economico
omnicomprensivo   ai   sensi  dell'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 165/2001, di durata corrispondente a quella dell'incarico
del  Presidente,  fatta  salva  la possibilita' di proroga nelle more
della nomina di un nuovo segretario particolare.
  8.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di valutazione e controllo
strategico  di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  286,  nell'ambito  del  Servizio di controllo interno di cui alla
lettera  d)  del  comma 3, opera in posizione di autonomia operativa,
atta  a  garantire l'imparzialita' delle valutazioni e dell'attivita'
svolta,  una  Commissione  nominata dal Consiglio di amministrazione,
composta  da  tre a cinque unita' anche esterne all'ente, in possesso
dei necessari requisiti di competenza professionale.
  9.  La  Commissione, sulla base della normativa di riferimento e di
eventuali criteri generali definiti dal Presidente, redige almeno una
volta  l'anno  una  relazione sui risultati accertati non riferentesi
alle  attivita' di ricerca, in merito alla coerenza degli indirizzi e
obiettivi  istituzionali  con  le  scelte  attuative effettuate, alla
identificazione  delle  linee  di  intervento per rimuovere eventuali
fattori  ostativi  ed al supporto metodologico per la valutazione del
Direttore   generale,  dei  Responsabili  dei  settori  tecnici,  dei
dirigenti  e  dei responsabili di unita' organizzative e degli uffici
di  diretta  collaborazione  circa  il  conseguimento degli obiettivi
assegnati.  La  Commissione,  nell'ambito  degli  uffici  di  diretta
collaborazione,  puo'  avvalersi  di  una  segreteria  tecnica per le
esigenze di funzionamento e la corretta verbalizzazione delle sedute.
I  documenti  formati  o comunque riconducibili nella attivita' della
Commissione  sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5
del decreto legislativo n. 286/1999.

                              Art. 14.

            Unita' organizzative della Direzione generale

  1.  Le  unita'  Organizzative  della  Direzione  generale  svolgono
funzioni  gestionali  permanenti  di  tipo amministrativo, contabile,
gestione  risorse umane, logistico e informativo della sede centrale,
dei  centri  e  delle  basi,  di  affari  generali,  documentazione e
sicurezza.
  2.  Ai  fini  dell'assolvimento  delle  attivita'  sopra  elencate,
l'individuazione,  anche  dell'eventuale  livello dirigenziale, delle
Unita' organizzative e' effettuata con deliberazione del Consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del  Presidente,  di  intesa  con  il
Direttore   generale.   L'attribuzione   delle  relative  funzioni  e
responsabilita'  e' effettuata con decreto del Direttore generale. La
valutazione  delle  attivita'  svolte  dalle Unita' e' effettuata dal
Direttore  generale,  anche avvalendosi delle analisi del Servizio di
controllo interno.
  3.  Il  contingente massimo del personale da attribuire alle unita'
organizzative  della  Direzione  generale,  oltre ai responsabili, e'
definito  con  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione.  I
responsabili  sono  scelti  e  nominati,  di  norma,  tra i dirigenti
amministrativi ed i tecnologi di I e /o II livello dell'Agenzia.

                              Art. 15.

               Settori tecnici: definizione e missione

  1.  I  Settori tecnici sono strutture omogenee di primo livello che
rispondono  al  Direttore  generale  e  che realizzano i programmi di
ricerca  e  di  sviluppo  applicativo  e tecnologico dell'Agenzia nel
campo spaziale ed aerospaziale, nonche' il trasferimento tecnologico.
I  Settori  tecnici,  con  riferimento  alle  specializzazioni  delle
missioni delle varie attivita', si articolano in unita' organizzative
individuate,    anche    con    riferimento   all'eventuale   livello
dirigenziale,  con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su
proposta del Presidente, di intesa con il Direttore generale, sentito
il competente Responsabile di settore tecnico.
  2.  I Settori tecnici dell'Agenzia sono «Applicazioni aerospaziali»
e «Sistemi e Tecnologie aerospaziali»:
    -  il  Settore «Applicazioni aerospaziali» svolge compiti primari
di: promozione, studio, sviluppo, sperimentazione e validazione delle
applicazioni, finalizzate a servizi a carattere innovativo, derivanti
dall'impiego   dei  sistemi  e  delle  infrastrutture  spaziali,  con
particolare   riferimento  ad  obiettivi  di  pubblica  utilita',  di
carattere sociale e di ritorno economico, in ambito nazionale;
    -  il Settore «Sistemi e Tecnologie aerospaziali», nell'ambito di
obiettivi  di eccellenza tecnologica e competitivita' internazionale,
svolge   compiti   primari   di:   studio,  progettazione,  sviluppo,
assicurazione  qualita'  e  qualificazione  dei sistemi, e della loro
gestione  operativa,  nonche' delle tecnologie associate, considerate
abilitanti o di rilevanza strategica.
  3. I Settori tecnici, nell'ambito del piano triennale di attivita',
dirigono  e  realizzano  programmi  aerospaziali  di loro competenza,
svolgendo  le  relative  attivita'  di programmazione, coordinamento,
monitoraggio  e  controllo;  forniscono  gli  elementi tecnici per la
predisposizione    degli    affidamenti   contrattuali;   curano   la
predisposizione  degli  elementi di pianificazione, di gestione delle
attivita', nonche' di verifica dei risultati gestionali ed economici.
  4.  I  Settori  tecnici  sono  centri di responsabilita' di secondo
livello.

                              Art. 16.

            Funzioni del Responsabile di Settore tecnico

  1.  Il  Responsabile  del  Settore  tecnico  e'  responsabile della
coerenza   tra   i   risultati   ottenuti   e   gli  obiettivi  della
programmazione delle attivita' del Settore tecnico. A tal fine:
    a) dirige,  controlla  e  attua,  in  armonia  alle direttive del
Direttore  generale,  i  programmi  definiti  nel  Piano triennale di
attivita'  gestendo  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
assegnate;
    b) fornisce  periodicamente  al  Direttore  generale gli elementi
programmatico-gestionali  di  competenza,  ai fini della formulazione
del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;
    c) elabora  e  trasmette  al Direttore generale una relazione sui
risultati  delle attivita', in rapporto agli obiettivi programmatici,
e sui relativi risultati gestionali ed economici;
    d) elabora  una  relazione  di autovalutazione dell'attivita' del
settore  tecnico e la trasmette al Direttore generale che la presenta
al Comitato di valutazione;
    e) propone  al  Direttore  generale  l'istituzione  di  unita' di
ricerca  presso  terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi
dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;
    f) propone  al Direttore generale l'attribuzione dell'incarico ai
responsabili di unita' organizzative ed ai responsabili di progetto e
gli eventuali atti di organizzazione interna.

                              Art. 17.

               Nomina del Direttore di Settore tecnico

  1.  I  Responsabili  dei  Settori  tecnici  sono scelti con criteri
selettivi,   tra  persone  in  possesso  di  alta  qualificazione  ed
esperienza  tecnico-scientifica e manageriale nel settore spaziale ed
aerospaziale.
  2.   Il  bando  e'  indetto  con  decreto  del  Presidente,  previa
deliberazione del Consiglio di amministrazione.
  3.  La  selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula
scientifici  e  professionali  dei  candidati attestanti la loro alta
qualificazione    ed    esperienza   scientifica,   professionale   e
manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio.
  4. Sulla base del decreto di cui al comma 2, il Direttore generale,
con  proprio  provvedimento,  approva,  emana  e pubblica il bando di
selezione  sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia e
su almeno due quotidiani di larga diffusione nazionale, con opportuna
ed  adeguata  pubblicita'  presso agenzie ed organismi internazionali
del settore di competenza dell'Agenzia.
  5.  Il  Presidente,  sulla  base  degli  indirizzi del Consiglio di
amministrazione,  nomina,  con  proprio  decreto,  una commissione di
valutazione    composta   da   tre   esperti   esterni   nelle   aree
tecnico-manageriali  di  competenza  dei  Settori  Tecnici  e  da  un
segretario  con  qualifica non inferiore a dirigente; la commissione,
definiti  nella prima riunione i criteri di valutazione, esperisce la
selezione   articolata   in   due   fasi   successive,  la  prima  di
esame-verifica dei curricula professionali dei candidati, la seconda,
di  colloquio,  allo scopo di individuare, con valutazione collegiale
specificamente  motivata,  una rosa ristretta di almeno tre candidati
per ciascuna posizione di Responsabile di Settore tecnico.
  6. Il Presidente, approvati gli atti della Commissione e sentito il
Direttore  generale,  sottopone  al  Consiglio di amministrazione una
proposta  motivata per la nomina del Responsabile di Settore tecnico,
prescelto nell'ambito della rosa predefinita, e per l'affidamento del
relativo incarico.
  7.   Il   Consiglio   di   amministrazione  delibera  la  nomina  e
l'affidamento  dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non
puo' essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che
non  puo' essere superiore od uguale a quello del Direttore generale,
recante  una  formula  retributiva  con  una parte fissa ed una parte
variabile   associata   al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
annualmente   dal  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del
Presidente.
  8.  L'incarico  e' affidato dal Presidente con contratto di diritto
privato.
  9.  Quattro  mesi  prima  della  scadenza del primo incarico, salvo
l'intervenuto  rinnovo  del  Responsabile  di Settore Tecnico per non
oltre  un  quinquennio,  deliberato  motivatamente  dal  Consiglio di
amministrazione,   in   presenza   di  valutazioni  positive  annuali
sul-l'attivita'  del  Settore  tecnico,  si  procede  alla  selezione
pubblica.
  10. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima
del  termine  dello  stesso  ed  in  attesa  dello  svolgimento della
selezione  pubblica,  le  funzioni di Responsabile di Settore tecnico
sono  svolte  temporaneamente  da  un  facente  funzioni nominato dal
Consiglio di amministrazione.
  11.  L'incarico  puo'  essere  revocato  prima  della  scadenza con
decreto  del  Presidente  d'intesa  con il Direttore generale, previa
deliberazione del Consiglio di amministrazione, in conseguenza di:
    a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e
conflitto  di  interessi  previste  dal  presente regolamento o altra
causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
    b) gravi  inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti
istituzionali   e/o  valutazione  negativa  sui  risultati  raggiunti
espressa   dal   Consiglio   di   amministrazione,   con  particolare
riferimento  alla  grave  o  reiterata inosservanza delle linee guida
formulate   dal   Presidente   e  dal  Direttore  generale.  Ai  fini
dell'applicazione    della   presente   lettera   il   Consiglio   di
amministrazione  procede alla valutazione almeno una volta all'anno e
garantisce  comunque  al  Responsabile  un contraddittorio davanti al
Consiglio   di   amministrazione   in  relazione  alle  contestazioni
attribuitegli.
  12. Al Responsabile di Settore tecnico si applicano le norme di cui
all'art. 11 del presente regolamento.

                              Art. 18.

            Unita' organizzative e funzioni dei dirigenti
  1. L'affidamento degli incarichi di Responsabilita' delle Unita' e'
deliberato   dal   Consiglio   di  amministrazione  su  proposta  del
Presidente,   sentito   il   Direttore   generale  congiuntamente  al
Responsabile   di  Settore  tecnico  per  le  Unita'  a  quest'ultimo
afferenti.
  2.  Gli  incarichi,  di  durata  non  superiore a cinque anni, sono
affidati,  a  dirigenti  amministrativi  e/o  a tecnologi di ruolo di
primo e/o secondo livello o, nel limite del 30 per cento delle unita'
individuate   nella   organizzazione,  ad  esperti  assunti  a  tempo
determinato  in  possesso delle competenze professionali richieste in
funzione delle specifiche funzioni da svolgere.
  3.  Il Direttore generale e i Responsabili dei Settori tecnici ed i
dirigenti  amministrativi e tecnologi esercitano, rispettivamente, le
funzioni  di  cui  agli  articoli 16  e  17  del  decreto legislativo
30 marzo   2001,  n.  165  e  successive  modificazioni,  per  quanto
applicabili  e  compatibili con il Decreto di riordino ed il presente
Regolamento.
  4. I dirigenti amministrativi e tecnologi ai quali non sia affidata
la  responsabilita'  di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni
ispettive,   di  consulenza,  studio  e  ricerca,  su  richiesta  del
Consiglio    di    amministrazione,    nonche'   possono   avere   la
responsabilita'    di    progetti    specifici,    anche   attraverso
partecipazione ad organismi nei quali l'ASI e' interessata.
  5.  I  Responsabili  di Unita' organizzative hanno le competenze di
responsabile  del procedimento di cui al Capo II della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i.

                              Art. 19.

                      Responsabile di programma

  1.  L'Agenzia  svolge  attivita'  finalizzate  di  tipo  complesso,
definite «programmi», le quali possono coinvolgere piu' «progetti».
  2.  La  direzione,  il  controllo e l'attuazione dei programmi sono
affidati  a «responsabili di programma» che operano nell'ambito delle
Unita'  organizzative  con  le  competenze del responsabile unico del
procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m.i.
  3.  La  nomina  dei  responsabili  di  programma nell'ambito di una
Unita'  organizzativa,  e'  effettuata  dal  Direttore  generale,  su
proposta  del  competente Responsabile di Settore tecnico, sentito il
Responsabile  di  Unita',  di  norma,  nell'ambito  del  personale di
profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.
  4.  Gli incarichi di responsabile di programma prevedono, di norma,
il  monitoraggio  e  la  direzione  di  attivita'  svolte  da  terzi,
nell'ambito  di  contratti  stipulati  dall'Agenzia.  In  tal  caso i
responsabili   di  programma  operano,  nell'ambito  delle  direttive
impartite  dal  Direttore  generale  e  dai  Responsabili  di Settore
Tecnico,  o di unita', con le deleghe e le autonomie conferitegli dai
capitolati contrattuali.
  5.  I  responsabili  di  programma assumono, per conto dell'ASI, la
direzione  dei  lavori,  avvalendosi  delle  necessarie risorse della
struttura,  nonche'  la  rappresentanza  dell'ASI  nei  confronti dei
contraenti,  al  fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche,
tempi e costi.

                              Art. 20.

                   Personale presso soggetti terzi

  1.   Per  singoli  progetti  a  tempo  definito,  il  Consiglio  di
amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2, del decreto di
riordino   dell'Agenzia,   puo'   autorizzare   l'istituzione   o  la
delocalizzazione  di  unita'  di  progetto  costituite  da uno o piu'
dipendenti  dell'Agenzia  in  posizione  di comando o distacco presso
soggetti  pubblici  o  privati,  italiani  ed  esteri,  sulla base di
specifiche  convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la
modalita' di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con
trattamento  economico,  a  carico  dei  soggetti  pubblici o privati
presso  cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati,
in  misura  non  inferiore  a  quanto  stabilito  dal CCNL, nonche' i
diritti e gli obblighi delle diverse parti.
  2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore generale,
di  concerto  con  il  competente  Responsabile  di  Settore tecnico,
fornisce motivazioni relative a opportunita' di efficacia, efficienza
o  sinergia  rispetto  al conseguimento degli obiettivi programmatici
del Settore.

                              Titolo V

           PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

                              Art. 21.

                    Piano Aerospaziale Nazionale

  1. L'ASI opera sulla base del Piano Aerospaziale Nazionale (PASN) e
ne cura l'attuazione nell'ambito del Piano triennale di attivita'.
  2.  Il  PASN  definisce,  con  orientamento  anche  nel medio-lungo
periodo, le aree tematiche ed i grandi programmi in campo spaziale ed
aerospaziale la cui attuazione e' affidata all'ASI, ed in particolare
gli  indirizzi  governativi e gli obiettivi strategici di riferimento
per  la  realizzazione dei programmi affidati alla Agenzia: programmi
nazionali, partecipazione ai programmi ESA e ad iniziative e progetti
europei,   di   collaborazione   bilaterale   e   multilaterale,   di
cooperazione con altre amministrazioni ed organismi nazionali.
  3.  Il  PASN  sulla  base  del Piano nazionale della ricerca, degli
indirizzi  di  governo  in  materia  spaziale  ed aerospaziale, dello
scenario nazionale ed internazionale e delle linee guida espresse dal
Consiglio  di amministrazione, anche tenuto conto della consultazione
dei   rappresentanti   della  industria  nazionale,  della  comunita'
scientifica e delle interazioni con agenzie europee, individua:
    -  le linee di sviluppo pluriennale delle aree programmatiche del
settore  spaziale  ed  aerospaziale,  e della sua evoluzione di medio
lungo termine;
    - la individuazione dei nuovi programmi di particolare rilevanza,
da avviare nel corso del triennio di riferimento;
    - le linee di sviluppo dei centri di eccellenza nazionali;
    -  gli  obiettivi,  con  riferimento alle aree programmatiche, da
perseguire in termini di ricadute socio-economiche e strategiche;
    -    l'esposizione   del   quadro   economico   di   riferimento;
l'indicazione  delle  fonti  di  finanziamento  previste,  il  quadro
generale di sviluppo delle risorse umane e strumentali;
    -  le  linee  di  sviluppo  delle collaborazioni internazionali e
della partecipazione ai programmi della Agenzia Spaziale Europea;
    -  le  linee  di  collaborazione  e  di  coordinamento  con altre
amministrazioni   dello   Stato  ed  organismi  pubblici  e  privati,
interessati allo spazio;
    -  gli  indirizzi  di politica industriale, con riferimento anche
alla piccola e media industria;
    -  le  linee  di  sviluppo  delle  tecnologie  innovative e della
competitivita' internazionale;
    -  le  linee  di  sviluppo  dei centri e delle basi dell'Agenzia,
individuando   i   piu'  rilevanti  investimenti  infrastrutturali  e
tecnologici.
  3.  Il  Presidente cura la predisposizione della proposta del piano
aerospaziale nazionale e la sottopone per l'approvazione al Ministero
vigilante,  previa  deliberazione  del  Consiglio di amministrazione,
sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico.
  4.  Il  Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei
competenti  uffici  di  collaborazione  e  del Direttore generale, il
quale  assicura  le  informazioni, le proposte tecniche ed i supporti
conoscitivi  necessari,  elaborati dai settori tecnici e delle unita'
organizzative competenti.

                              Art. 22.

                    Piano triennale di attivita'

  1.  L'Agenzia  attua  il  PASN  sulla  base  del piano triennale di
attivita',  aggiornato annualmente, in conformita' a quanto stabilito
all'art.  14,  commi  1,  2,  3  del  decreto  di  riordino. Il piano
triennale  dell'ASI  ha  carattere  scorrevole  ed  e'  formulato  in
conformita' alle previsioni finanziarie ed economiche dell'Agenzia.
  2.  Nel piano triennale, in armonia con quanto previsto dal decreto
di riordino, sono illustrate, per il complesso delle attivita' svolte
dall'Agenzia,  le valenze e gli impatti attesi sul sistema produttivo
e sociale nazionale.
  3.  Il  piano  triennale  comprende la programmazione triennale del
fabbisogno  del  personale,  sia  a  tempo  indeterminato sia a tempo
determinato.
  4.  Il  piano  triennale  delle  attivita'  si  articola nelle aree
programmatiche  contenute  nel  piano  aerospaziale nazionale e ne e'
coerente   fatto   salvo   eventi   particolari   intercorsi  tra  la
approvazione del Piano aerospaziale nazionale e il suo aggiornamento.
In  tale  ambito,  il  piano  definisce,  sinteticamente, per ciascun
programma  o  linea  progettuale  significativa:  elementi espositivi
tecnico-scientifici,  profili  temporali ed economici in accordo alle
previsioni  triennali di bilancio, motivazioni, obiettivi e risultati
attesi,  risorse  umane  e  strumentali  necessarie, collegamenti con
altre  iniziative  nazionali,  europee od internazionali, affidamenti
contrattuali  previsti  a  soggetti esterni, accordi e convenzioni di
riferimento,   partecipazione  attiva  di  amministrazioni  ed  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, indicazioni
sulle modalita' di coinvolgimento dell'industria nazionale.
  5.  Il  piano  triennale  contiene  anche le linee di sviluppo e di
gestione  dei  centri  e delle basi dell'Agenzia, individuando i piu'
rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.
  6.  Per  il  primo  anno del triennio di riferimento, gli elementi,
forniti  in  materia  specifica,  costituiscono oggetto del controllo
diretto di gestione dell'Agenzia.
  7.  Il  piano  triennale  e'  aggiornato annualmente utilizzando le
stesse  procedure  e  modalita'  previste  per  la  sua  formulazione
iniziale.
  8.  Nell'impiego  delle  risorse  economiche,  l'ASI  assicura alla
formazione esterna ed ai dottorati di ricerca nel settore spaziale ed
aerospaziale,   una   quota   minima   deliberata  dal  Consiglio  di
amministrazione.
  9.  L'Agenzia  assicura  inoltre  idonee  risorse per la diffusione
della   ricerca   scientifica   e  tecnologica  ed  il  trasferimento
tecnologico dal settore spaziale ed aerospaziale verso altri settori.
  10.  Il  Presidente,  sulla  base  delle  linee  guida espresse dal
Consiglio  di amministrazione, cura la predisposizione della proposta
di  piano triennale di attivita' e la invia al Ministro vigilante per
l'approvazione,     previa    deliberazione    del    Consiglio    di
amministrazione, sentito il Consiglio tecnico scientifico.
  11.  Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei
competenti  uffici  di  collaborazione  e  del Direttore generale, il
quale  assicura  le  informazioni, le proposte tecniche ed i supporti
conoscitivi  necessari,  elaborati dai settori tecnici e delle unita'
organizzative competenti.
  12.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo' stabilire modalita' e
criteri  per  l'elaborazione  di una programmazione di lungo periodo,
con funzioni di indirizzo ed orientamento dei piani triennali.

                              Titolo VI

            PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

                              Art. 23.

                   Consorzi, fondazioni e societa'

  1.  La  costituzione  e  la  partecipazione a consorzi, fondazioni,
societa'  e  gruppi  europei  di interesse economico, e' disposta dal
Consiglio  di amministrazione, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta motivata del Presidente in relazione ai seguenti elementi:
    -  compatibilita'  con  le  finalita'  istituzionali dell'ASI, da
valutarsi  anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed
economici, rispetto alle risorse investite;
    -  coerenza  e/o complementarieta' con strutture aventi finalita'
analoghe,  a  cui  l'ASI  partecipa,  che  ha costituito, o di cui ha
promosso la costituzione;
    -  specifiche  ed esclusive finalita' tecnologiche o scientifiche
che  giustificano  la  scelta  di  determinati  soggetti  pubblici  o
privati,   italiani  e  stranieri,  ovvero  specifiche  finalita'  di
trasferimento  tecnologico,  valorizzazione  di prodotti tecnologici,
sfruttamento di diritti di proprieta' intellettuale.
  2. Con riferimento alle iniziative dell'Agenzia per la costituzione
di  nuove  imprese,  ai  fini  della  selezione  dei soggetti privati
compartecipanti,  dovranno  essere  seguite  le  norme  dettate dalla
vigente legislazione nazionale e comunitaria.
  3.  La  costituzione  di  nuove  imprese  mediante  conferimento di
personale  proprio  in  posizione  di  comando  o  distacco  ai sensi
dell'art.  16,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto di riordino, e'
effettuata sulla base dei seguenti criteri:
    a) l'utilizzo  di  personale,  di  strutture, il trasferimento di
know  how  e  di  diritti  di proprieta' intellettuale e' autorizzato
garantendo   la   tutela   dell'interesse  scientifico  ed  economico
dell'ASI;
    b) le   modalita'  attuative  assicurano  specifiche  valutazioni
sull'alto  contenuto  scientifico  e  tecnologico delle attivita' cui
partecipa  l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico
dei risultati delle ricerche.
  4.   Il   Consiglio   di   amministrazione   provvede  con  propria
deliberazione   a   determinare   le   modalita'   attuative  per  la
costituzione  di  nuove imprese ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera
c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei
criteri individuati nel presente art..
  5.  Nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, l'ASI e'
vincolata  al  reimpiego  di  ogni  eventuale utile nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali.
  6. L'Agenzia, in funzione degli obiettivi prefissati, puo' disporre
che  la  propria  partecipazione  a  soggetti  esterni  sia  a titolo
temporaneo.

                             Titolo VIII

                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 24.

                             Abrogazioni

  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono  abrogate  tutte  le  disposizioni con esso incompatibili, ed in
particolare  il  regolamento di organizzazione e funzionamento di cui
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione 7 maggio 1999, n.
31, e successive modificazioni ed integrazioni.

                              Art. 25.

                    Pubblicazione dei regolamenti

  I  regolamenti  dell'Agenzia  e  le loro revisioni sono emanati con
decreto   del  Presidente  e  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,
successivamente  all'approvazione  del  Ministero  vigilante ai sensi
dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168.

                              Art. 26.

                          Entrata in vigore

  Il  presente  regolamento  entra in vigore il primo giorno del mese
successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.