Art. 2. Caratteristiche della fascetta 1. La fascetta per tutti i vini D.O.C.G. italiani e' stampata a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., utilizzando particolari sistemi di sicurezza, conformemente all'allegato modello A che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. La fascetta e' di formato rettangolare, di dimensioni di mm. 140 \times 17 ed e' numerata progressivamente. Essa contiene le seguenti indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo: a) l'emblema dello Stato; b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole e forestali»; c) la sigla «D.O.C.G.»; d) il nome della D.O.C.G. del vino di cui trattasi ed eventualmente le tipologie e le menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione; e) il numero progressivo e la serie alfabetica; f) il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri. 3. La fascetta e' realizzata: a) in colore rosso intenso per i vini tranquilli o frizzanti rossi e rosati; b) in colore verde chiaro per i vini tranquilli o frizzanti bianchi; c) in colore salmone per gli spumanti; d) in colore giallo ocra per i vini liquorosi ed altre eventuali categorie di vini non contemplate alle precedenti lettere. 4. Le diciture che compaiono nella fascetta sono raggruppate in due parti, come risulta dall'allegato modello A: a) una parte fissa e comune per tutti i tipi di contrassegno, costituita dall'emblema dello Stato, dalle diciture «Ministero delle politiche agricole e forestali» e dalla sigla D.O.C.G.; b) una parte variabile contenente le restanti indicazioni di cui al comma 2, relative al nome della specifica D.O.C.G.; 5. La fascetta puo' essere integrata dall'eventuale «logo» della denominazione, purche' previsto nel relativo disciplinare di produzione.