Art. 2.
                   Caratteristiche della fascetta

  1. La  fascetta  per  tutti  i vini D.O.C.G. italiani e' stampata a
cura   dell'Istituto   Poligrafico   e   Zecca  dello  Stato  S.p.A.,
utilizzando   particolari   sistemi   di   sicurezza,   conformemente
all'allegato  modello A che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  2. La fascetta e' di formato rettangolare, di dimensioni di mm. 140
\times  17 ed e' numerata progressivamente. Essa contiene le seguenti
indicazioni, stampate in colore nettamente risaltante sul fondo:
    a) l'emblema dello Stato;
    b) la dicitura «Ministero delle politiche agricole e forestali»;
    c) la sigla «D.O.C.G.»;
    d) il   nome   della   D.O.C.G.  del  vino  di  cui  trattasi  ed
eventualmente  le  tipologie  e  le  menzioni aggiuntive previste dal
disciplinare di produzione;
    e) il numero progressivo e la serie alfabetica;
    f) il  volume  nominale  del  prodotto  contenuto  nel recipiente
espresso in litri.
  3. La fascetta e' realizzata:
    a) in  colore  rosso  intenso  per  i vini tranquilli o frizzanti
rossi e rosati;
    b) in  colore  verde  chiaro  per  i  vini tranquilli o frizzanti
bianchi;
    c) in colore salmone per gli spumanti;
    d) in  colore giallo ocra per i vini liquorosi ed altre eventuali
categorie di vini non contemplate alle precedenti lettere.
  4. Le diciture che compaiono nella fascetta sono raggruppate in due
parti, come risulta dall'allegato modello A:
    a) una  parte  fissa  e  comune per tutti i tipi di contrassegno,
costituita  dall'emblema dello Stato, dalle diciture «Ministero delle
politiche agricole e forestali» e dalla sigla D.O.C.G.;
    b)  una parte variabile contenente le restanti indicazioni di cui
al comma 2, relative al nome della specifica D.O.C.G.;
  5.  La  fascetta  puo' essere integrata dall'eventuale «logo» della
denominazione,   purche'   previsto   nel  relativo  disciplinare  di
produzione.