Art. 3.
                     Applicazione della fascetta

  1.  La fascetta e' applicata sulle chiusure in modo tale da evitare
che  il  contenuto  possa essere estratto senza l'inattivazione della
fascetta stessa, cosi' da impedire la sua riutilizzazione.
  2.  Le  indicazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  2, devono essere
interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata.