Art. 3. Applicazione della fascetta 1. La fascetta e' applicata sulle chiusure in modo tale da evitare che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione della fascetta stessa, cosi' da impedire la sua riutilizzazione. 2. Le indicazioni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere interamente leggibili una volta che la fascetta sia stata applicata.