Art. 4.
                         Scorte di fascette

  1. L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato S.p.A. e' tenuto a
mantenere  una  scorta  di fascette, eventualmente compilate soltanto
con   le  indicazioni  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  lettera  a),
sufficiente alle prevedibili necessita'.