Art. 5.
                       Gestione delle fascette

  1. Entro  il  primo marzo  di ciascun anno, la Camera di commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura sul cui territorio ricade la
zona  di produzione del relativo vino D.O.C.G., di seguito denominata
competente Camera di commercio, previa consultazione del Consorzio di
tutela incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'art.
19  della  legge  n.  164/1992,  di  seguito  denominato Consorzio di
tutela,  o  in  assenza  del  Consorzio  dei  produttori interessati,
comunica  per  la  relativa  D.O.C.G.  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali  -  Direzione  generale  per  la  qualita' dei
prodotti agroalimentari - Ufficio QPA VII - il presunto fabbisogno di
fascette   per   l'anno   successivo,  calcolato  tenendo  conto  dei
quantitativi   occorsi  nell'anno  precedente  e  degli  orientamenti
tendenziali  di  mercato. Su tale base, entro il 30 aprile di ciascun
anno,  il Ministero indica al Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  del  tesoro  -  Direzione  VI  -  Ufficio  XII  - il
quantitativo   di  fascette  da  fabbricare  per  l'anno  successivo.
Eventuali  richieste  integrative, in via del tutto eccezionale e per
effettive  esigenze tecnico-produttive e commerciali, potranno essere
presentate   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  anche
successivamente.
  2.  Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero dell'economia
e delle finanze comunica al Ministero il costo unitario di produzione
comprensivo  di  I.V.A.  delle  fascette  per  l'anno  successivo. Il
Ministero  provvede  a  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre  il prezzo unitario delle fascette per l'anno successivo,
fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A.
  3.  Le  richieste di consegna delle fascette, fino alla concorrenza
del  quantitativo  massimo  di  cui  al  comma 1,  sono effettuate al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze dalle competenti Camere di
commercio.
  4.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  consegna  i
quantitativi  di  fascette  richieste  dal  Ministero alle competenti
Camere di commercio, unitamente alla ricevuta di consegna dalla quale
risultino  per ogni tipologia di fascetta i quantitativi, i numeri di
serie e d'ordine.
  5.  Le  competenti  Camere  di commercio distribuiscono le fascette
alle  ditte  imbottigliatrici,  previo pagamento della corrispondente
somma.   Le  medesime  Camere  di  commercio  rilasciano  alle  ditte
imbottigliatrici apposita ricevuta di consegna delle fascette.
  6. Le Camere di commercio sono autorizzate a delegare i Consorzi di
tutela  delle  relative  D.O.C.G.,  previo  apposita  convenzione,  a
svolgere le operazioni di distribuzione delle fascette.