Art. 6. Distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici 1. Le fascette sono rilasciate alle ditte imbottigliatrici dalle competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela. 2. Le fascette sono ritirate dagli imbottigliatori, fino alla concorrenza del quantitativo di vino da contrassegnare di cui dispongono, previo consegna della seguente documentazione: a) certificazione di cui all'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, relativa al superamento dell'analisi chimico-fisica e dell'esame organolettico della relativa partita di vino D.O.C.G.; b) quietanza o bollettino attestante il versamento della somma corrispondente al prezzo delle fascette. 3. Le spese relative al trasporto ed alla distribuzione delle fascette, sostenute dalle competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela, devono essere rimborsate da parte delle ditte imbottigliatrici interessate ai medesimi organismi, in ragione dell'effettivo costo del servizio prestato.