Art. 6.
      Distribuzione delle fascette alle ditte imbottigliatrici

  1.  Le  fascette  sono rilasciate alle ditte imbottigliatrici dalle
competenti Camere di commercio o dai Consorzi di tutela.
  2.  Le  fascette  sono  ritirate  dagli  imbottigliatori, fino alla
concorrenza  del  quantitativo  di  vino  da  contrassegnare  di  cui
dispongono, previo consegna della seguente documentazione:
    a) certificazione  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  della legge
10 febbraio  1992,  n.  164,  relativa  al  superamento  dell'analisi
chimico-fisica  e  dell'esame organolettico della relativa partita di
vino D.O.C.G.;
    b) quietanza  o  bollettino  attestante il versamento della somma
corrispondente al prezzo delle fascette.
  3.  Le  spese  relative  al  trasporto  ed alla distribuzione delle
fascette,  sostenute  dalle  competenti  Camere  di  commercio  o dai
Consorzi  di  tutela,  devono  essere rimborsate da parte delle ditte
imbottigliatrici   interessate  ai  medesimi  organismi,  in  ragione
dell'effettivo costo del servizio prestato.