Art. 7. Rendicontazione delle Camere di commercio o dei Consorzi di tutela e adempimenti delle ditte imbottigliatrici 1. Le Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenuti ad istituire i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta. 2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute a comunicare con cadenza annuale i risultati della contabilizzazione al Ministero. In particolare, sono tenute ad inviare al Ministero stesso l'elenco delle ricevute di consegna delle fascette alle ditte richiedenti e l'elenco delle ricevute di versamento di cui all'art. 6, comm 2, lettera b), avvalendosi anche di sistemi informatici. 3. Le ditte imbottigliatrici annotano nei registri le movimentazioni delle fascette conformemente a quanto indicato nell'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 25 luglio 2003 recante la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. 4. Per ciascuna partita di vino D.O.C.G. certificata di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), e' ammesso uno scarto massimo dello 0,5 per cento tra quantita' di fascette ritirate e quantita' di confezioni realizzate. 5. In caso di deterioramento delle fascette per uno scarto superiore al citato limite dello 0,5 per cento, con la conseguente impossibilita' della loro utilizzazione per il confezionamento, l'imbottigliatore deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, darne comunicazione scritta al competente Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla competente Camera di commercio o Consorzio di tutela, indicando la causa del deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. In tal caso il predetto Ufficio, esperiti gli accertamenti occorrenti per verificare le cause del deterioramento, se del caso, provvede a ritirare le fascette deteriorate e autorizza con proprio provvedimento l'imbottigliatore a rettificare le registrazioni contabili di cui al comma 3 del presente articolo e la Camera di commercio o il Consorzio di tutela a consegnare altre fascette in sostituzione di quelle deteriorate. 6. In caso di furto o di distruzione delle fascette, la ditta imbottigliatrice deve, entro 24 ore dall'accertamento del fatto, sporgere denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare la relativa comunicazione all'Ufficio periferico competente per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi. 7. In caso di deterioramento o perdita della partita di vino D.O.C.G., ovvero di vendita della partita D.O.C.G. allo stato sfuso, l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla competente Camera di commercio o al Consorzio di tutela.