Art. 7.
Rendicontazione  delle Camere di commercio o dei Consorzi di tutela e
              adempimenti delle ditte imbottigliatrici

  1.  Le  Camere  di  commercio o i Consorzi di tutela sono tenuti ad
istituire  i registri di carico e di distribuzione delle fascette sui
quali annotare cronologicamente i movimenti avvenuti, con riferimento
alle relative note di consegna, suddivisi per tipo di fascetta.
  2. Le stesse Camere di commercio o i Consorzi di tutela sono tenute
a  comunicare con cadenza annuale i risultati della contabilizzazione
al  Ministero.  In  particolare,  sono tenute ad inviare al Ministero
stesso  l'elenco delle ricevute di consegna delle fascette alle ditte
richiedenti  e  l'elenco delle ricevute di versamento di cui all'art.
6, comm 2, lettera b), avvalendosi anche di sistemi informatici.
  3.   Le   ditte   imbottigliatrici   annotano   nei   registri   le
movimentazioni   delle   fascette  conformemente  a  quanto  indicato
nell'art. 20, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 25 luglio
2003 recante la disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici
e  dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G.
e D.O.C.
  4.  Per  ciascuna  partita  di  vino  D.O.C.G.  certificata  di cui
all'art.  6, comma 2, lettera a), e' ammesso uno scarto massimo dello
0,5  per  cento  tra  quantita'  di  fascette ritirate e quantita' di
confezioni realizzate.
  5.  In  caso  di  deterioramento  delle  fascette  per  uno  scarto
superiore  al  citato  limite dello 0,5 per cento, con la conseguente
impossibilita'  della  loro  utilizzazione  per  il  confezionamento,
l'imbottigliatore  deve,  entro  24  ore dall'accertamento del fatto,
darne   comunicazione   scritta   al  competente  Ufficio  periferico
dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed alla competente Camera
di   commercio   o  Consorzio  di  tutela,  indicando  la  causa  del
deterioramento, i quantitativi di fascette deteriorate, la serie e la
numerazione.   In   tal   caso  il  predetto  Ufficio,  esperiti  gli
accertamenti  occorrenti  per verificare le cause del deterioramento,
se  del caso, provvede a ritirare le fascette deteriorate e autorizza
con   proprio   provvedimento   l'imbottigliatore  a  rettificare  le
registrazioni  contabili di cui al comma 3 del presente articolo e la
Camera  di  commercio  o  il  Consorzio  di tutela a consegnare altre
fascette in sostituzione di quelle deteriorate.
  6.  In  caso  di  furto  o  di distruzione delle fascette, la ditta
imbottigliatrice  deve,  entro  24  ore  dall'accertamento del fatto,
sporgere  denuncia  all'Autorita' di pubblica sicurezza ed inviare la
relativa   comunicazione   all'Ufficio   periferico   competente  per
territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi.
  7.  In  caso  di  deterioramento  o  perdita  della partita di vino
D.O.C.G.,  ovvero di vendita della partita D.O.C.G. allo stato sfuso,
l'imbottigliatore e' obbligato a restituire le relative fascette alla
competente Camera di commercio o al Consorzio di tutela.