Art. 8. Norme transitorie - Termini di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dalla data di emanazione. 2. Il termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G. delle fascette stampate e distribuite in base a previgenti disposizioni e' fissato al 30 giugno 2006. 3. I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma 2, applicate entro il citato termine, potranno essere immesse al consumo fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 10 luglio 2006 le ditte interessate comunichino all'Ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi e al Consorzio di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato con le predette fascette, con gli estremi alfabetici e numerici delle fascette. Entro lo stesso termine del 10 luglio 2006 le ditte interessate sono tenute a restituire le fascette di cui al precedente comma, rimaste inutilizzate alle competenti Camere di commercio o Consorzi di tutela al fine della loro distruzione con le modalita' che saranno individuate dal Ministero con successivo provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2006 Il Ministro: Alemanno