Art. 8.
             Norme transitorie - Termini di applicazione

  1.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  a
decorrere dalla data di emanazione.
  2.  Il  termine per l'applicazione sui recipienti dei vini D.O.C.G.
delle   fascette   stampate   e  distribuite  in  base  a  previgenti
disposizioni e' fissato al 30 giugno 2006.
  3.  I vini D.O.C.G. contraddistinti con le fascette di cui al comma
2,  applicate  entro  il  citato  termine, potranno essere immesse al
consumo fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 10 luglio
2006   le   ditte   interessate  comunichino  all'Ufficio  periferico
competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi
e  al  Consorzio  di tutela i quantitativi di prodotto contrassegnato
con le predette fascette, con gli estremi alfabetici e numerici delle
fascette.  Entro  lo  stesso  termine  del  10 luglio  2006  le ditte
interessate sono tenute a restituire le fascette di cui al precedente
comma,  rimaste  inutilizzate  alle  competenti Camere di commercio o
Consorzi  di  tutela  al fine della loro distruzione con le modalita'
che saranno individuate dal Ministero con successivo provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 febbraio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno