Art. 6.
                  (Obblighi di non discriminazione)

1.  Ai  sensi  dell'art.  47  del  Codice, Telecom Italia e' soggetta
all'obbligo  di  non  discriminazione  tra  gli  operatori terzi e le
proprie   divisioni   nelle  condizioni  tecniche  ed  economiche  di
fornitura dei servizi di cui all'art. 4.
2.  Telecom  Italia  applica condizioni di natura economica e tecnica
equivalenti  in  circostanze  equivalenti  nei  confronti  di proprie
divisioni  e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed
informazioni  alle  stesse  condizioni  di  quelle  che fornisce alle
proprie divisioni, alle societa' collegate o controllate.
3.  Telecom  Italia pratica i medesimi prezzi, relativi ai servizi di
cui  all'art. 4, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni
ed alle societa' collegate o controllate.
4.   Telecom   Italia   garantisce,   nella   fornitura  dei  servizi
all'ingrosso, tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto
a  quelli  previsti  dalle  proprie  divisioni  per le corrispondenti
offerte nei mercati al dettaglio.
5.  Telecom  Italia  fornisce all'Autorita', su base trimestrale, per
ogni  tipologia  di  circuito,  di  prestazione opzionale e di SLA in
offerta,  un  report  con  il  dettaglio  dei  tempi di provisioning,
assurance  e disponibilita' annua effettivamente forniti alle proprie
divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.