Art. 6. (Obblighi di non discriminazione) 1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di non discriminazione tra gli operatori terzi e le proprie divisioni nelle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di cui all'art. 4. 2. Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di proprie divisioni e di altri operatori e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni, alle societa' collegate o controllate. 3. Telecom Italia pratica i medesimi prezzi, relativi ai servizi di cui all'art. 4, sia agli operatori terzi, sia alle proprie divisioni ed alle societa' collegate o controllate. 4. Telecom Italia garantisce, nella fornitura dei servizi all'ingrosso, tempi di provisioning e assurance migliorativi rispetto a quelli previsti dalle proprie divisioni per le corrispondenti offerte nei mercati al dettaglio. 5. Telecom Italia fornisce all'Autorita', su base trimestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un report con il dettaglio dei tempi di provisioning, assurance e disponibilita' annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75%, 95% e 100% dei casi.