Art. 8. (Obblighi di separazione amministrativa) 1. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, Telecom Italia e' soggetta all'obbligo di separazione amministrativa prevedendo che il personale incaricato della gestione dei servizi di linee affittate all'ingrosso sia diverso dal personale relativo alle altre divisioni, che le altre divisioni non abbiano accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei servizi di linee affittate all'ingrosso, che le divisioni demandate alla fornitura dei servizi di linee affittate all'ingrosso trattino le richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi da parte degli operatori alternativi in modo uniforme rispetto ai servizi forniti alle proprie divisioni commerciali. 2. Telecom Italia certifica, attraverso una relazione annuale redatta da un soggetto terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.