Art. 8.
              (Obblighi di separazione amministrativa)

1.  Ai  sensi  dell'art. 2 comma 12 lett. F della Legge n. 481 del 14
novembre  1995 e dell'art. 1 comma 8 della Legge n. 249 del 31 luglio
1997,   Telecom   Italia   e'  soggetta  all'obbligo  di  separazione
amministrativa  prevedendo che il personale incaricato della gestione
dei servizi di linee affittate all'ingrosso sia diverso dal personale
relativo  alle  altre  divisioni,  che le altre divisioni non abbiano
accesso ai dati relativi agli operatori alternativi che fanno uso dei
servizi  di  linee affittate all'ingrosso, che le divisioni demandate
alla  fornitura  dei servizi di linee affittate all'ingrosso trattino
le  richieste di attivazione, ripristino e disattivazione dei servizi
da  parte  degli  operatori  alternativi in modo uniforme rispetto ai
servizi forniti alle proprie divisioni commerciali.
2. Telecom Italia certifica, attraverso una relazione annuale redatta
da  un  soggetto  terzo, l'attuazione delle misure di cui al presente
articolo.